In data 15 dicembre 2023 le parti sociali dell’edilizia ( le associazioni datoriali CNA, ANCE, Confartigianato, Confcooperative, Legacoop e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Feneal-UIL, Fillea-Cgil e Filca-Cisl) hanno inserito alcune specifiche agli articoli 9 (Trasferta) e 11 (Trasporto) nel Contratto Integrativo Provinciale Edile di Ferrara sottoscritto in data 27 luglio 2023; le specifiche, riportate di seguito, hanno la funzione di circoscrivere il caso in cui il lavoratore, con il proprio mezzo, raggiunga il cantiere (vedi contratto integrativo aggiornato).

Modifiche del Contratto Integrativo Provinciale:

ART. 9 – TRASFERTA

A partire dalla data del 1° ottobre 2023 fatte salve applicazioni migliorative in sede aziendale, ai lavoratori in servizio comandati a prestare la propria opera in un cantiere situato al di fuori dei confini comunali in cui è compreso il luogo di assunzione è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto sostenute, e gli competerà una diaria giornaliera di trasferta, da calcolarsi secondo le percentuali che seguono, sulle ore ordinarie di lavoro effettivamente svolte, prendendo a base la retribuzione di fatto:

  • Fino a 40 km (fuori dal confine territoriale) = 7%
  • Da 41 a 60 km (c.s.) = 8%
  • Da 61 a 120 km (c.s.) = 13%
  • Oltre 121 km (c.s.) = 20%

Le Parti convengono che qualora il raggiungimento del luogo di trasferta avvenga all’interno del normale orario di lavoro non debba essere erogata la suddetta diaria di trasferta.

Si specifica che la diaria di trasferta non è inoltre dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio, o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Nel caso di utilizzo da parte del lavoratore del mezzo personale, il rimborso delle spese di trasporto di cui al primo comma, in assenza di diverso regolamento aziendale, viene stabilito in euro 0,23 al chilometro.

ART. 11 – TRASPORTO

Le parti concordano sul superamento dell’indennità casa / lavoro di cui all’articolo 11 del contratto integrativo provinciale 26 giugno 2019.

Essa, a partire dal 1° ottobre 2023 continuerà ad essere riconosciuta esclusivamente ai lavoratori operai già in forza, e subordinatamente alla sussistenza alla medesima data delle condizioni previste per la sua corresponsione nel già citato articolo 11, e fino alla loro permanenza.

L’indennità di cui sopra non sarà comunque dovuta nelle giornate di effettuazione di trasferta extracomunale, con diritto alla corresponsione della diaria e/o delle spese di trasporto di cui all’art. 9 del presente contratto.*1

Le parti sociali hanno provveduto a siglare anche l’accordo relativo alle prestazioni e assistenze della Cassa Edile di Ferrara (vedi verbale di accordo): l’accordo prevede le specifiche relative alle percentuali di gratifica natalizia e riposi annui in vigore fino al 31 dicembre 2024, le percentuali contributive in vigore fino al 31 dicembre 2024 e le prestazioni territoriali in favore dei dipendenti in vigore dal 1 ottobre 2023.

Relativamente alle normativa e alle modalità di richiesta delle erogazioni si fa riferimento ai regolamenti presenti presso la Cassa Edile di Ferrara. Le integrazioni di malattia, di infortunio, di gravidanza e puerperio, di malattia professionale e le liquidazioni delle prestazioni territoriali saranno rimborsate alle aziende e ai lavoratori dalla Cassa Edile di Ferrara usufruendo degli specifici fondi a disposizione.

I coefficienti e gli accantonamenti previsti dall’art. 7 del C.I.P.L. del 27 luglio 2023 entreranno in vigore dal 1 gennaio 2025, fino a tale data rimarranno in vigore quelli attualmente previsti.

 

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Contratto integrativo aggiornato
Verbale di accordo

*1 In merito ai casi residuali di riconoscimento del trattamento di casa lavoro, si riporta quanto previsto all’articolo 11 del contratto integrativo provinciale 26 giugno 2019:

Ai lavoratori che per recarsi al lavoro utilizzano un mezzo di trasporto proprio, verrà riconosciuta la seguente indennità giornaliera, calcolando il solo tragitto di andata casa-lavoro

  • da 10 a 20 km Euro 6,00
  • da 21 a 40 km Euro 12,00
  • oltre 41 km Euro 18,00

Si prenderà a base di calcolo la distanza più breve misurata dall’abitazione del lavoratore al cantiere o azienda o punto di raccolta. Tale indennità è riconosciuta al solo dipendente preventivamente autorizzato che effettivamente utilizzi il mezzo proprio.

Quanto sopra verrà riconosciuto qualora la distanza superi i 10 km (andata); per distanze superiori ai dieci km il concorso spese viene riconosciuto fin dal primo chilometro. Nulla è dovuto per distanze inferiori ai dieci km.