IL  17 dicembre 2021 CNA, insieme alle altre Organizzazioni Datoriali e FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, ha sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2018.  La normativa contrattuale si applica alle imprese artigiane dei settori della Metalmeccanica, installazione e impianti, autoriparazione, orafi argentieri e affini e alle imprese odontotecniche.

Contratto esteso alle imprese del restauro beni culturali

L’accordo, che scade il 31 dicembre 2022, ha esteso la sfera di applicazione alle imprese che operano nel settore del restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici, ed ogni altro materiale che ricada nel campo di applicazione della normativa di tutela dei beni culturali. Si tratta di un riconoscimento importante della rappresentanza di questo settore. Per la prima volta trova infatti una copertura contrattuale organica sottoscritta dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tre esse c’è anche, naturalmente, la CNA. Per il settore è stata prevista una classificazione del personale specifica, tabelle salariali autonome e normative contrattuali armonizzate alle peculiarità di tale tipologia di attività.

Ampliata la possibilità di ricorrere al tempo determinato

L’intesa generale prevede una nuova e più rispondente normativa per il ricorso al contratto a tempo determinato. Introduce infatti nuove causali rispetto a quelle previste dalla legge, e ampliando di conseguenza la possibilità di ricorso a tale strumento. Viene confermata la durata massima complessiva di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi a fronte dei 24 mesi previsti dalla legge. Vengono inoltre soppressi gli intervalli temporali per le assunzioni a tempo determinato (il c.d. Stop and Go). È stata inoltre introdotta la stagionalità per la gestione di eventi ricorrenti in determinati periodi dell’anno (cosiddette punte stagionali).

Al fine di limitare possibili situazioni di abuso connesse all’attuale normativa inerente le dimissioni telematiche, è stata prevista una nuova procedura gestionale a favore del datore di lavoro, che prevede la possibilità di porre in “sospensione non retribuita” il lavoratore che non si presenta al lavoro entro le 72 ore dal rientro previsto in servizio senza alcuna giustificazione.

Il trattamento economico

Per ciò che attiene la parte economica, l’accordo prevede un incremento mensile a regime calcolato sul livello 4° per le “Imprese del Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti”, pari a 69,57 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti Tranches: 25,00 euro dal 1°gennaio 2022, 25,00 euro dal 1° maggio 2022 e 19,57 euro dal 1° dicembre 2022.

Per le imprese del settore “Orafi, Argentieri ed Affini” l’incremento mensile a regime calcolato sul livello 4° è pari a 69,74 euro lordi distribuiti con le seguenti decorrenze: 25,00 euro dal 1°gennaio 2022, 25,00 euro dal 1° maggio 2022 e 19,74 euro dal 1° dicembre 2022.

Infine, per le “Imprese del Settore Odontotecnica”, l’incremento mensile a regime calcolato sul livello 4° è pari a 66,09 euro lordi distribuiti con le seguenti decorrenze: 25,00 euro dal 1°gennaio 2022, 25,00 euro dal 1° maggio 2022 e 16,09 euro dal 1° dicembre 2022.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale è stato riconosciuto un importo forfettario una tantum di 130,00 euro da erogare in due tranche. La prima di 70,00 euro con la retribuzione di marzo 2022, la seconda di 60,00 euro con la retribuzione di luglio 2022.