Viene riproposta la disposizione contenuta nella legge di bilancio per l’anno 2023, con riferimento ai terreni e/o quote posseduti al 1° gennaio 2024.
La norma consente di rideterminare il costo fiscale:
- delle partecipazioni (non quotate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1/1/2024.
- di titoli, quote e diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti al 1/1/2024;
I nuovi termini e le condizioni per la rivalutazione dei costi di titoli quotati e non quotati e dei terreni sono i seguenti:
- predisposizione e asseverazione della perizia entro il 30/06/2024;
- applicazione di una imposta sostitutiva del 16% (per ogni tipologia di assets) da versarsi entro il 30/06/2024, eventualmente rateizzabile con applicazione dell’interesse del 3%, in tre rate annuali uguali (30/06/2025 e 30/06/2026).
Per i titoli quotati, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2023. In questo caso, il valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese. Come chiarito dalla CM 16/2023, l’esistenza di un metodo analitico di determinazione del costo fiscale, rende non obbligatoria la predisposizione della perizia giurata di stima.