La legge di bilancio modifica il regime fiscale delle locazioni brevi, di cui all’art. 4 del DL 50/2017.
Resta confermato che in caso di destinazione a locazione breve di cinque o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale e non è applicabile il regime fiscale delle locazioni brevi.
In caso di opzione al regime della cedolare secca, l’aliquota è aumentata al 26%.
E’ possibile continuare ad applicare l’aliquota ordinaria del 21% per un solo immobile che si destina alla locazione breve. Tale immobile è individuato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, o che gestiscono portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni, viene mantenuta al 21% la ritenuta prevista dalla disciplina delle locazioni brevi. Viene però previsto che, in caso di destinazione a locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo di imposta, o nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta sia operata a titolo di acconto.
Vengono infine modificate le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi, distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’Unione europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’Unione europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.