Sono introdotte delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui redditi, per individuare ulteriori casistiche di redditi fiscalmente rilevanti.
1. Costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società
Per quanto riguarda gli atti a titolo oneroso che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società, la Legge di Bilancio prevede che gli stessi determino sempre il realizzo di plusvalenze tassabili, indipendentemente dal possesso ultra-quinquennale (o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”).
L’eventuale plusvalenza realizzata, è soggetta ad IRPEF ordinaria, senza possibilità di optare per l’imposta sostitutiva del 26%.
2. Plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi
Viene eliminata la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo (in mancanza della documentazione del costo di acquisto del prezioso) per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa.
Pertanto, a partire dal 2024, se il contribuente non sarà in grado di documentare il costo di acquisto del prezioso, l’ammontare imponibile, come reddito diverso, sarà pari all’intero corrispettivo percepito.
Si ricorda che la plusvalenza realizzata viene assoggettata ad imposta sostitutiva del 26% (da indicare nel quadro RT del modello REDDITI).