1. Accesso al Fondo di garanzia prima casa
Viene prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di accesso al regime speciale del Fondo di garanzia prima casa di cui all’art. 64, co. 3, del D.L. n. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis), recante la possibilità per determinate categorie prioritarie (giovani coppie; nuclei monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari; giovani che non hanno compiuto 36 anni di età) di fruire di una copertura fino alla misura massima dell’80% della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.
2. Estensione della garanzia del Fondo prima casa alle famiglie numerose
Per l’anno 2024, per supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono inclusi tra le categorie prioritarie per l’accesso al credito agevolato di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013 i nuclei familiari:
- che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40 mila euro annui
- che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 45 mila euro annui
- che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 50 mila euro annui
Vengono individuate le soglie massime delle garanzie concedibili per le domande di finanziamento, con limite di finanziabilità superiore all’80%, presentate, dai predetti nuclei familiari, a decorrere dal 31 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ossia:
- l’80% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. a);
- l’85% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. b);
- il 90% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. c).
3. Surroga del mutuo originariamente acceso
Per l’anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al credito, la garanzia del Fondo di garanzia rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e, comunque, non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.