La legge finanziaria prevede che le imprese siano tenute a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura danni sui cespiti aziendali, provocati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatesi sul territorio nazionale.
Per cespiti aziendali, si intendono i beni che possono essere classificati, ai sensi dell’art. 2424 del Codice civile, nella sezione attivo, voce B-II, numeri
- terreni e fabbricati
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali
Per calamità naturali e eventi catastrofici rientrano: i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
L’eventuale inadempimento ha rilevanza nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici. Il contratto di assicurazione deve prevedere premi proporzionali al rischio e uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno.