E’ introdotta la possibilità di riallineare le differenze che normalmente si possono creare tra rimanenze di magazzino “contabili” ed “effettive” attraverso il versamento di una imposta sostitutiva del 18%.
I soggetti destinatari di tale misura risultano essere gli esercenti di attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali. Restano escluse in ogni caso le imprese in contabilità semplificata.
Questi soggetti possono, dunque, procedere nel periodo in corso al 30.09.2023 (periodo di imposta 2023 per i soggetti solari) all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino che può realizzarsi tramite:
- Iscrizioni di esistenze iniziali in precedenza omesse.
- L’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
Nel primo caso, ovvero in ipotesi di iscrizioni di rimanenze in precedenza omesse, e quindi in presenza di rimanenze inferiori a quelle effettive, per procedere all’adeguamento occorre versare una imposta sostitutiva, indeducibile, delle imposte sui redditi (IRPEF / IRES) e dell’IRAP pari al 18% sull’intero valore iscritto.
Nel secondo caso, ovvero in ipotesi in cui le rimanenze sono superiori rispetto a quelle effettive giacenti, ai fini dell’adesione alla misura in questione, oltre al versamento dell’imposta sostitutiva occorre provvedere anche al versamento dell’IVA. In particolare, l’IVA da versare viene determinata applicando l’aliquota media, relativa all’anno di imposta 2023, all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore delle rimanenze per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale
L’aliquota media, è quella risultante dal rapporto tra imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e volume d’affari dichiarato.
Nella sostanza l’IVA da versare, a seguito dell’adeguamento, sarà calcolata come segue:
(Aliquota media IVA 2023 x valore rimanenze eliminato x coefficiente di maggiorazione)
Per quanto concerne l’imposta sostitutiva, l’aliquota del 18% sarà applicata sulla differenza tra:
- il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione
- il valore del bene eliminato.
Nell’ipotesi in cui l’impresa decida di avvalersi dell’adeguamento dovrà darne menzione nel modello Redditi e IRAP 2024 (periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 / anno di imposta 2023 per i soggetti solari).
In particolare, gli elementi posti a base della regolarizzazione dovranno essere indicati nelle apposite sezioni del quadro RS del modello REDDITI 2024.
Le imposte dovute (IVA e imposta sostitutiva) dovranno essere versate con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi con la possibilità di pagare il totale dovuto in due rate di pari importo (Rata 1 – entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi; Rata 2 – entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi).
In caso di mancato pagamento nei termini ordinari, e prima del ricevimento della comunicazione di irregolarità, sarebbe possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
I valori risultanti a seguito della regolarizzazione sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 (anno di imposta 2023 per i soggetti solari) e, nel limite del valore iscritto o eliminato. Peraltro, l’adeguamento non rilevai ai fini sanzionatori di alcun genere e i valori iscritti o eliminati non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti (2022 o ad anni precedenti).
Infine, il riallineamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024 (1° gennaio 2024).