Al fine di prevenire o comunque contrastare condotte illecite, vengono incrementati i vincoli nella compensazione dei debiti con crediti tramite modello F24.
1. Compensazione di crediti INPS e INAIL in F24
A partire dal 1° luglio 2024, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, già previsto in caso di compensazione di crediti di natura fiscale (art. 37, c.49-bis, D.L. n. 223/2006), è esteso anche alla compensazione tramite F24 di crediti maturati a titolo di contributi INPS e premi INAIL.
Il monitoraggio della compensazione dei crediti per contributi INPS e premi INAIL comporta anche la regolamentazione del termine trascorso il quale è possibile fruire del credito in compensazione. In particolare:
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata rispettando i criteri sintetizzati come segue:
- Datori di lavoro non agricoli: In caso di crediti emergenti dalle denunce mensili Uniemens, a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva.
- Datori di lavoro agricoli: A decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge
- Imprenditori e Lavoratori autonomi iscritti all’INPS: a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
La facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa non solo per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita Iva correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.
Specifici provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL andranno a definire l’efficacia operativa, anche progressiva, nonché le modalità pratiche di attuazione delle nuove modalità di fruizione dei crediti INPS e INAIL in compensazione con modello F24.
2. Preclusione alla compensazione in caso di iscrizione a ruolo per importi superiori a 100 mila euro
A decorrere dal 1° luglio 2024, è esclusa la possibilità di ricorrere alla compensazione di crediti in F24 ai contribuenti che abbiano iscritti a “ruolo” debiti per imposte erariali e relativi accessori o per accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali:
- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;
- non siano in essere provvedimenti di sospensione (art. 37, c. 49-quinquies, D.L. n. 223/2006).
Il vincolo decade a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.