Novità nella Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023)

 

Aliquote IVA Aumentate

Viene innalzata la misura di aliquota IVA di alcuni beni di largo consumo destinati alle donne e ai bambini. Nello specifico:
Aumenta dal 5% al 10% l’IVA sui seguenti prodotti:

  • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; nonché le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso
  • prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile nonché coppette mestruali
  • pannolini per bambini.

Aumenta dal 5% al 22% l’IVA sui seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Le nuove aliquote si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

IVA sul pellet

Viene estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la previsione dell’aliquota IVA agevolata del 10% sulla vendita del pellet. La misura trovava applicazione, secondo le norme preesistenti, per il solo anno 2023.

Tax free shopping

Viene ridotto da 154,94 euro a 70 euro il valore minimo oltre il quale i turisti privati extra-UE possono acquistare beni in Italia per uso personale senza applicazione dell’IVA. Il nuovo limite ridotto si applica alle cessioni realizzate a decorrere dal 1° febbraio 2024.
Si ricorda che tali turisti privati, domiciliati o residenti al di fuori del territorio comunitario, possono effettuare acquisti di beni in Italia senza pagamento dell’IVA, alle ulteriori condizioni che:

  • i beni acquistati siano destinati all’uso personale o familiare;
  • gli acquirenti abbiano la residenza o domicilio al di fuori del territorio comunitario, come indicato sul passaporto o documento equipollente che l’acquirente è tenuto ad esibire all’effettuazione dell’acquisto, i cui estremi vanno riportati in fattura;
  • i beni siano trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione e la fattura vistata dalla dogana di uscita venga restituita al cedente entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • l’operazione sia documentata mediante emissione della fattura (in formato elettronico mediante il sistema “OTELLO 2.0”).

Per lo sgravio dell’Iva, il venditore può utilizzare le due seguenti modalità alternative:

  • vendita senza applicazione dell’IVA con emissione di fattura non imponibile, salvo successivo addebito/versamento della stessa con nota di variazione in aumento ai sensi dell’ articolo 26 del D.P.R. 633/72 nel caso manchi la prova dell’uscita dei beni dal territorio comunitario,
  • operazione con addebito di IVA, successivamente rimborsata all’acquirente (direttamente dal cedente tramite emissione di nota di accredito oppure alla frontiera da parte della dogana o degli appositi uffici preposti).

Acquisto autoveicoli da San Marino e Città del Vaticano

Con la finalità di contrasto alle frodi IVA nel settore della compravendita di autoveicoli, si estendono all’immatricolazione e successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, le procedure di versamento (tramite F24 ELIDE) e controllo già previste per le operazioni tra Stati appartenenti all’Unione europea (commi 9 e 9-bis dell’art. 1 del D.L. n. 262 del 2006).
A tali operazioni si applicano quindi i seguenti nuovi obblighi:

  • trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna;
  • verifica da parte dell’Agenzia delle entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24- elementi identificativi.

La nuova disposizione dovrebbe essere applicabile alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2024. In ogni caso le relative modalità e i termini di attuazione delle disposizioni in esame saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Controlli rafforzati sulle partite IVA fittizie

La legge di Bilancio 2024 rafforza ulteriormente i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA allo scopo di ostacolare l’evasione e contrastare le partite IVA “abusive”.
In particolare, gli effetti della disciplina già avviata con la legge di bilancio 2023 vengono estesi anche all’ipotesi in cui l’agenzia dell’entrate notifichi un provvedimento di cessazione al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura dei dodici mesi precedenti.
Anche in questi casi può quindi essere richiesto al contribuente di comparire di persona e fornire apposita documentazione e chiarimenti: in caso di inottemperanza verrà applicata una sanzione di 3.000 euro, oltre al provvedimento di cessazione della partita IVA in questione.
Inoltre, nell’ipotesi di mancata comparizione del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri documentali, oltre al provvedimento di cessazione della partita IVA viene preclusa al contribuente la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione.
Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro.

Rinvio plastic tax e sugar tax

Viene posticipata al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore dell’imposta (plastic tax) sul consumo dei manufatti “usa e getta” e dell’imposta (sugar tax) sul consumo delle bevande analcoliche zuccherate.

Codice CUP in fattura in caso di ottenimento di incentivi pubblici

La legge di Bilancio 2024 esonera determinati casi dall’obbligo di riportare il codice CUP nelle fatture relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche.
In particolare, l’obbligo di riportare il codice CUP non si applicherà alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato e alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto.
In tali casi le amministrazioni pubbliche titolari delle misure devono fornire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamenti.

Novità nella conversione in legge del Decreto Anticipi (Legge 191/2023)

Aliquote IVA integratori alimentari

La legge di conversione del Decreto Anticipi stabilisce l’applicazione dell’aliquota del 10% per gli integratori alimentari di cui al D.lgs. 21.5.2004 n. 169, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati.
L’intervento normativo, nel riconoscere l’aliquota del 10% per gli integratori alimentari che soddisfano determinate caratteristiche fisico-chimiche e merceologiche, ha lo scopo di ridurre le numerose istanze di interpello in materia alimentare. La misura dovrebbe essere applicabile alle cessioni effettuate a partire dal 17 dicembre 2023 (data di entrata in vigore della sopracitata legge di conversione).

Prestazioni di chirurgia estetica – esenzione IVA

L’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie rese alla persona viene estesa anche alle prestazioni di chirurgia estetica solo a condizione che le finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Anticipi, ovvero dal 17 dicembre 2023.

Consultazione delle E-fatture in ambito B2C

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali saranno messe a loro disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate senza che sia necessaria un’esplicita richiesta in tal senso.

Abolizione dell’obbligo – mai entrato effettivamente in vigore – di trasmissione dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria

Viene definitivamente abrogato l’obbligo – rinviato in ultimo al 1° gennaio 2024 e mai entrato in vigore – secondo cui i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria avrebbero dovuto adempiere all’obbligo di trasmissione di tutti i corrispettivi giornalieri (anche quelli da comunicare all’Agenzia delle Entrate) esclusivamente al STS . Viene lasciata però invariata la facoltà di trasmissione per chi ne fosse interessato, previo adeguamento dei software. Gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, pertanto, potranno continuare a gestire i flussi informativi con le medesime modalità utilizzate al 31 dicembre 2023 (Agenzia + STS).

Novità nel Decreto Milleproproghe (Dl 215/2023)

Conferma del divieto di fatturazione elettronica in ambito sanitario

Il decreto Milleproroghe conferma anche per il 2024 (disposizione ancora non a regime) il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.