La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 e, salvo specifiche decorrenze previste dalle singole disposizioni, è in vigore dal 1° gennaio 2024.

Segnaliamo le principali disposizioni in materia di lavoro (in fondo all’articolo potrai scaricare il file dettagliato).

Cuneo fiscale

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ed in continuità con quanto disposto dal Decreto Lavoro DL 48/2023, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L’esonero varia in base alla retribuzione imponibile mensile.

Decontribuzione aggiuntiva per le lavoratrici con figli

A favore della genitorialità e della famiglia e fermo restando l’esonero contributivo (temporaneo) previsto per i lavoratori subordinati rientranti entro determinati limiti di reddito, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 viene introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 180) un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di la­voro subordinato a tempo indeterminato, (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico).

Per tali lavoratrici è riconosciuto un esonero del 100% (entro il limite massimo di 3000 euro annui/250,00 mensili) della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a ca­rico del lavoratore, fino al mese di compi­mento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per il 2024 (periodi paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024) in via sperimentale, l’esonero è ricono­sciuto, anche alle lavoratrici madri di 2 figli (due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), fino al mese del compi­mento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Fringe benefit

Le norme prevedono, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste:

  • nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;
  • nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Premi di risultato: confermata aliquota 5%

La Legge di Bilancio (art. 1 comma 18) conferma anche per l’anno 2024 la riduzione al 5% dell’aliquota Irpef a titolo di imposta sostituiva sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti relative ai premi di produttività.

Detassazione lavoro notturno e festivo dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Al fine di contrastare la mancanza di offerta di lavoro e la conseguente carenza di personale nel settore turistico ricettivo e termale, la legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 21) prevede che, dal 1°gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato del settore turistico alberghiero (inclusi gli stabilimenti termali), titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a euro 40.000, sia riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, (ai sensi del D.Lgs. 66/2003), effettuato nei giorni festivi.

Congedo parentale: incremento dell’indennità economica

Nel quadro degli interventi in favore della genitorialità, come già per il 2023, la legge di Bilancio 2024, interviene nuovamente sulla disciplina sull’istituto del congedo parentale attraverso un parziale potenziamento della prevista indennità economica erogata dall’INPS.

Fermo restando quindi i limiti di durata massima complessiva (tra i due genitori) e le modalità di fruizione che rimangono invariate, dal 1° gennaio 2024 (e fino al 31 dicembre 2024) i genitori potranno fruire, in alternativa tra loro, di:

  • due mesi (per il solo 2024) di congedo parentale indennizzato dall’INPS nella misura dell’80%;
  • per gli ulteriori mesi fruibili l’indennità riconosciuta resta confermata nella misura standard del 30%.

Esonero contributivo per assunzione di donne disoccupate vittime di violenza

Per i datori di lavoro privati che nel nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del cosiddetto “Reddito di Libertà”, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto un esonero contributivo (con esclusione dei premi e contributi all’INAIL e ferme restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

In sede di prima applicazione, l’esonero contributivo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito del reddito di libertà nell’anno 2023:

  • in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.
  • nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), l’esonero contributivo spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. In caso di trasformazione a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione.

Lavoro autonomo

Viene prorogato per altri 3 anni (2024-2026) l’ISCRO.