il Comune di Milano dal 1° Ottobre c.a. vieterà l’accesso dei veicoli commerciali nell’area “B” della ZTL se sprovvisti di sistemi capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità del mezzo.

Nonostante la ferma presa di posizione della CNA Fita, l’amministrazione prosegue diritta per la sua strada anticipando di quasi un anno quanto previsto dalla normativa europea (Reg. UE 2019/2144).

Per altro il Regolamento UE 2019/2144 pone il 7 Luglio 2024 quale data ultima per l’immatricolazione dei VEICOLI NUOVI e la loro commercializzazione se sprovvisti di sistemi capaci di ovviare agli angoli ciechi.

Il comune di Milano invece vieta l’accesso all’area urbana a TUTTI I VEICOLI GIÀ IN CIRCOLAZIONE che non adegueranno il veicolo con strumentazioni adeguate al rispetto della delibera: tra ottobre 2023 e ottobre 2024 saranno coinvolti buona parte dei circa 80 mila veicoli commerciali con sede nel solo Comune di Milano.

CNA Fita cercherà ancora di ricondurre al buon senso l’amministrazione ma nel frattempo, di seguito, si forniscono le informazioni utili per adeguarsi a quanto deliberato dalla giunta comunale di Milano nella DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.971 DEL GIORNO 11 LUGLIO 2023

ENTRATA IN VIGORE

Il divieto, che si applica nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, entrerà in vigore:

  • dal 1° Ottobre 2023, per i veicoli M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) ed N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t);
  • dal 1° Ottobre 2024, per i veicoli M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) ed N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t).

 

DEROGHE

A queste categorie di veicoli sarà consentito accedere e circolare nella ZTL “Area B” solo se dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché, muniti di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco.

Nella PRIMA FASE DI APPLICAZIONE del divieto, sarà possibile accedere dimostrando il possesso di un contratto di acquisto relativo ai sistemi avanzati di rilevazione della presenza di pedoni e ciclisti negli “angoli ciechi”

  • fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, per i veicoli M3 ed N3 muniti però di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco;
  • fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, per i veicoli M2 ed N2 muniti però di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco.

La deroga riguarda quindi l’installazione dei dispositivi di rilevazione degli angoli ciechi, in presenza di un contratto di acquisto degli stessi, ma NON RIGUARDA GLI ADESIVI DI SEGNALAZIONE, che dovranno essere applicati su tutti i veicoli a partire dal 1° Ottobre 2023.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Comune di Milano ha diffuso un documento contenente le linee guida per i sistemi avanzati di rilevamento dei pedoni e ciclisti e per l’adesivo di segnalazione dell’angolo cieco.

Sistemi di rilevamento

Le apparecchiature da installarsi sui veicoli devono essere funzionali al rilevamento della presenza di ostacoli in prossimità del veicolo e devono essere in grado di emettere un segnale di avvertimento tempestivo ottico e/o acustico e/o tattile tale da stimolare una reazione tempestiva del conducente; devono inoltre ricomprendere un sistema che segnali opportunamente al conducente eventuali problemi di attivazione, guasti e malfunzionamenti

Le apparecchiature di rilevamento devono essere omologate e conformi alla normativa vigente, anche europea, applicabile e devono essere installate almeno in prossimità della parte anteriore del veicolo e sul lato destro dello stesso.

Adesivi di segnalazione dell’angolo cieco.

Gli adesivi di segnalazione della presenza dell’angolo cieco, devono avere misure non inferiori a 25 cm per l’altezza e 17 cm per la lunghezza.

Il testo riportato sull’adesivo di segnalazione deve essere chiaramente leggibile, per formato e dimensione, da un ciclista o da un pedone ad una distanza di sicurezza dal veicolo.

Le linee guida indicano la posizione in cui devono essere apposti gli adesivi, in base alla tipologia di veicolo.

 

PROCEDURA DI COMUNICAZIONE DI ADEGUAMENTO DEL VEICOLO

I veicoli soggetti al divieto, una volta dotatisi dei sistemi di rilevazione e degli adesivi richiesti, dovranno comunicare l’adeguamento alla delibera comunale secondo la seguente procedura:

1) Registrazione del veicolo alla piattaforma di Area B sul sito del Comune

2) Compilazione dei dati per richiedere il permesso, selezionando il tipo di permesso “Area B Divieto di accesso angolo cieco”;

3) Caricamento dei documenti in PDF:

 

Caso A) veicoli dotati del sistema:

copia fronte retro del libretto di circolazione del veicolo;

dichiarazione datata e timbrata dell’installatore con l’indicazione della marca e del modello dei sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti utilizzati, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono istallati.

 

Caso B) veicoli i cui proprietari risultino in possesso del contratto di acquisto:

copia fronte retro del libretto di circolazione del veicolo;

copia datata e firmata del contratto di acquisto dei sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti, con l’indicazione del numero di kit acquistati, la marca e il modello