Dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico , accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda. Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell’ ISEE per poter usufruire dell’importo completo.
Il rinnovo automatico dell’Assegno unico è una misura di semplificazione per gli utenti, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (PNRR), che punta a valorizzare le banche dati dell’Istituto offrendo un servizio innovativo. I dati della domanda, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto, che procederà a liquidare il beneficio in continuità.
I richiedenti dovranno tuttavia comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN , maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.
Per la quantificazione dell’Assegno unico permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU per il 2023, per rinnovare l’ ISEE . In assenza di una nuova DSU , correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.
Potranno invece presentare la domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico e quanti avevano, prima del 28 febbraio 2023, trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva. Le domande possono essere presentate tramite:
- servizio online;
- Contact center;
- patronati;
- app INPS Mobile.
Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno 2023 – l’Assegno unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Si rimanda alla circolare INPS 15 dicembre 2022, n. 132 per ulteriori approfondimenti.