E’ stata disposta un’ulteriore della riduzione delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e dell’aliquota IVA del gas naturale utilizzato per autotrazione.

La proroga, senza soluzione di continuità con i precedenti provvedimenti, dispone la riduzione a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.

Pertanto, la norma stabilisce che le accise sono rideterminate nelle seguenti misure:

  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

La stessa norma stabilisce, per lo stesso periodo, l’applicazione di un’aliquota IVA del 5% alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Ulteriori provvedimenti

Parallelamente la norma (al comma 2), provvede a sospendere, per il periodo di vigenza della riduzione operata sull’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’applicazione dell’aliquota di accisa sul c.d. “gasolio commerciale” di cui al numero 4-bis della Tabella A, acclusa al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504/1995.

Analogamente a quanto previsto con i precedenti provvedimenti di riduzione delle accise, la norma stabilisce che gli esercenti dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), entro il 10 novembre 2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali è stata stabilita la riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio GPL e gas naturale allo stato liquido GNL, destinati all’impiego come carburanti) che risultassero giacenti nei propri impianti alla data del 31 ottobre 2022.

La comunicazione non andrà effettuata dai predetti soggetti qualora con un successivo provvedimento si dovessero prorogare le riduzioni delle aliquote di accisa sui prodotti in questione nelle stesse misure previste dalla norma in oggetto.

Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa nonché dalla diminuzione dell’aliquota IVA sul gas naturale sono riproposte le norme di monitoraggio e controllo già previste nei precedenti provvedimenti di riduzione delle accise e dell’aliquota IVA.

Inoltre il MIMS e quello dell’economia e finanza hanno firmato il decreto che stabilisce i criteri e le modalità per erogare il contributo all’acquisto di gas naturale liquefatto.

Il contributo verrà erogato tramite un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per il combustibile, al netto dell’iva dal primo febbraio 2022 e per tutto l’anno. Gli acquisti devono essere comprovati da fatture. Il contributo non potrà superare il 30% dei costi ammissibili stabilità dalla Commissione europea, calcolati sulla base dell’aumento dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica collegato alla guerra in Ucraina.

Potranno beneficare del beneficio le imprese dell’autotrasporto conto terzi che hanno sede legale stabile in Italia e che sono iscritte al Registro Elettronico Nazionale.

Ora manca solo l’approvazione della Commissione Europea e la piattaforma dell’agenzia delle dogane per presentare le domande.