Dal 27 maggio è scattato un nuovo obbligo per committenti e appaltatori che intendono servirsi dei bonus fiscali in edilizia.

Per i cantieri di importo superiore a 70mila euro bisogna indicare, nelle fatture e negli atti di affidamento, il contratto collettivo applicato dall’impresa edile che effettua i lavori.

Il valore complessivo dell’opera va conteggiato in tutte le sue parti (opere edili e noi edili); l’obbligo di indicazione del contratto riguarda invece solo le imprese edili e i lavori da esse effettuati.

Quali contratti nazionali

I contratti nazionali del settore dell’edilizia sono: CCNL Edili Industria; CCNL Edili Artigianato; CCNL Edili Cooperative; CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese – Confapi – Confimi.

Cosa si rischia

Nel caso in cui la nuova norma venga disattesa i bonus fiscali non saranno riconosciuti.

Per quali bonus vale l’obbligo

Per il superbonus, il bonus facciate e il bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche i nuovi obblighi si applicano sia in caso di cessione o sconto che con uso diretto della detrazione. Per gli altri bonus edilizi ordinari cedibili, si applica la norma solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura.