Il “Decreto Agosto”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 di questo mese, contiene una serie di novità importanti per le imprese. In particolare, contiene una serie di misure su lavoro, tutela dell’occupazione, cassa integrazione, licenziamenti, che riassumiamo sinteticamente in questa pagina.
Articolo 1 – Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
Sono previste ulteriori 18 settimane (9+9) rispetto alle precedenti 18 settimane (9+5+4) di cui al DL n. 18/2020, di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, FIS, fondi solidarietà bilaterali e cassa integrazione in deroga per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sulle ulteriori 9 settimane è dovuto un contributo addizionale nelle misure di seguito indicate:
- 9% per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
La riduzione del fatturato è calcolata in base al raffronto tra primo semestre 2020 e il corrispondente primo semestre 2019. Il contributo addizionale sulle ulteriori 9 settimane non è dovuto se il datore di lavoro ha una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, nè per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1/1/2019.
Anche i fondi alternativi – tra cui il FSBA (Fondo Bilaterale dell’Artigianato) – garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le modalità fissate da questo articolo. Per questo la dotazione finanziaria di tali fondi è aumentato fino a un massimo di 1600 milioni di euro.
Articolo 19 – Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
I datori di lavoro operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per periodi decorrenti dal 23/02/2020 e fino al 30/04/2020, possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (di cui agli art. 19 e 22, DL n. 18/2020), per un periodo massimo di 4 settimane.
Tali trattamenti, in particolare, sono destinati ai datori di lavoro che abbiano dovuto sospendere l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni indicati come “zona rossa”.
Articolo 3 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (ai sensi dell’art. 1 del presente DL) e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale (ai sensi degli articoli da 19 a 22-quinquies, DL n. 18/2020) è riconosciuto l’esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e i contributi INAIL).
L’esonero spetta per un periodo pari a 4 mesi fruibili entro il 31/12/2020
Articolo 6 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
Fino al 31/12/2020, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono – successivamente alla data di entrata in vigore del DL in esame quindi dal 15 agosto- lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi INAIL):
- per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione;
- nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Articolo 7 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
Il medesimo esonero – previsto per le sole assunzioni a tempo indeterminato secondo quanto disciplinato all’articolo precedente (art. 6 del DL in esame) – è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi:
- per assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Articolo 8 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Fino al 31/12/2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile prorogare e rinnovare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di condizioni o causali.
Articolo 14 – Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
Vengono introdotte novità in materia di “blocco dei licenziamenti”
1) Proroga del divieto di licenziamento
Permane il blocco generalizzato dei licenziamenti scattato il 17 marzo, fatte salve le specifiche ipotesi di deroga, fino a che l’impresa gode della cig o degli sgravi contributivi introdotti dal decreto agosto.
2) Ipotesi specifiche di deroghe al blocco dei licenziamenti
Sarà possibile licenziare per cessazione di attività (conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.) o a seguito di un accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo
Articolo 26 – Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena
La norma prevede la possibilità, in deroga alle disposizioni vigenti, di porre a carico dello Stato gli oneri di malattia normalmente a carico del datore di lavoro, a seguito di apposita domanda, e dell’INPS, nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l’anno 2020.
Articolo 112 – Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Per il solo periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986) è elevato fino ad un importo complessivo non superiore a 516,46 euro annui.
Articolo 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi a seguito dell’emergenza da Covid-19 possono essere restituiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, nella misura del 50%, in soluzione unica o rateizzati.