Riprendono le competizioni sportive a partire dal 12 giugno. Rimangono invece chiuse fino a metà luglio le fiere, a meno che le Regioni non intervengano con propri protocolli di sicurezza. Gli spostamenti da e per i Paesi Europei e della cosiddetta Area Schengen non sono più sottoposti a limitazioni o controlli. Sono alcuni degli effetti del DPCM firmato dal Presidente del Consiglio Conte lo scorso 11 giugno.

 

Terme e stabilimenti balneari: riaperti in tutta Italia, ma in Emilia Romagna lo sono già

Le Regioni e le Province autonome avranno il compito di verificare la compatibilità tra lo svolgimento delle attività riaperte e l’andamento della situazione epidemiologica nei territori. Esse hanno anche il compito di individuare protocolli di sicurezza adatti a contenere il contagio.
Il Dpcm regolamenta così, l’apertura di centri benessere e centri termali, di stabilimenti balneari, delle attività di ristorazione, dei servizi alla persona, delle strutture recettive, della formazione professionale, dei centri estivi. Di fatto nulla cambia per queste attivita’ in regione Emilia Romagna in quanto la regione ha gia’ regolamentato attraverso propri protocolli ed ordinanze la riapertura delle attivita’.

Fiere e congressi: riapertura rimandata se non interviene la Regione

E’ invece prevedibile invece una differenza tra la regolamentazione nazionale e quella della regione Emilia Romagna sul tema delle fiere e dei congressi. ll dpcm sospende fino al 14 luglio queste attività sul territorio nazionale demandando la ripresa anticipata all’emanazione di specifici protocolli da parte delle regioni.

Spostamenti da e per l’estero: ecco le novità

Il DPCM inoltre regolamenta gli ingressi sul territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terreste non sottoponendo a nessuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

  • Stati membri dell’Unione Europea
  • Stati dell’area Schengen
  • Regno Unito di Gran Bretagna E Irlanda del Nord
  • Andorra, Principato di Monaco
  • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

Rimangano vietati fino al 30 Giugno gli spostamenti da e per Stati e territori di versi da quelli sopracitati salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Novità per chi attraversa i confini per lavoro

Elemento importante per le attività produttive è l’estensione a 120 ore (5 giorni) del periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro. Novità anche per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative. E’ consentito il transito per un massimo di 36 ore, oltre le quali è obbligatoria la sorveglianza obbligatoria e l’isolamento fiduciario.

Chi è esonerato dall’isolamento fiduciario

Sono esonerate dalla sorveglianza sanitaria e dall’isolamento fiduciario le seguenti categorie di lavoratori: equipaggio dei mezzi di trasporto; personale viaggiante; lavoratori transfrontalieri; alunni e studenti di corsi di studio di uno stato diverso da quello di residenza o abitazione; sanitari; funzionari e agenti dell’Unione Europea o di organizzazioni Internazionali.
Rimangono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
Rimangono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

Riparte lo sport, ma senza pubblico

Inoltre, a partire dal 12 giugno riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse o all’aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. A decorrere dal 25 giugno 2020 sarà consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.