L’art. 37 del DL 75/2023 ha previsto la proroga del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive anche per il trimestre luglio-settembre 2023. Si  ricorda che l’art. 81 del DL 14 agosto 2020 n. 104 riconosce un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Tale beneficio fiscale, inizialmente previsto per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, è stato più volte prorogato:

  • per gli investimenti 2021,
  • per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022,
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023,
  • ora, anche per gli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023.

Viene inoltre stabilito che l’investimento in campagne pubblicitarie relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023 deve essere:

  • di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
  • rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (ex  85comma 1 lettere a) e b) del TUIR), relativi al periodo d’imposta 2022, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
  • rivolto a soggetti che NON aderiscono al regime previsto L. 398/91.

La norma precisa, inoltre, che per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni.

Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (pari a un milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023) e comunque nel rispetto del Regolamento n. 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis.

Istanza da presentare al Dipartimento per lo sport

I soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport, tramite l’apposita piattaforma on line.