Il 23 marzo 2022 la Commissione Europea ha pubblicato il Quadro temporaneo di crisi, con l’obiettivo di fronteggiare la crisi energetica derivante dalla situazione bellica in Ucraina:

è stato chiamato Temporary crisis framework, per distinguerlo dal Temporary framework pandemico che si è concluso a fine giugno 2022.

Fino al 31 dicembre 2022 è possibile per le PMI accedere al Fondo Centrale di Garanzia anche ai sensi della sezione 2.2 del TCF.

Il TCF è lo strumento con cui l’Unione Europea cerca di rispondere ai rincari dovuti alla crisi energetica, alle difficoltà delle imprese colpite dalla crisi in Ucraina. Grazie al quadro temporaneo menzionato, i singoli Stati possono derogare alle ordinarie regole sugli aiuti di Stato al fine di fronteggiare una situazione di emergenza economica.

Tutti ricordiamo il Temporary framework pandemico, predisposto per fronteggiare e rispondere alle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19. Ebbene il 23 marzo 2022 la Commissione Europea ha pubblicato il Quadro temporaneo di crisi, con l’obiettivo di fronteggiare la crisi energetica derivante dalla situazione bellica in Ucraina: è stato chiamato Temporary crisis framework, per distinguerlo dal Temporary framework pandemico che si è concluso a fine giugno 2022.

Il Temporary crisis framework operativo fino a Dicembre 2022, individua le seguenti tipologie di aiuti di Stato:
  • aiuti di importo limitato (Sezione 2.1);
  • Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie pubbliche (Sezione 2.2) e prestiti agevolati (Sezione 2.3);
  • aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia (Sezione 2.4).

Da un punto di vista generale gli aiuto di Stato previsti per il contesto di crisi hanno la medesima natura di quelli predisposti per il contesto pandemico, ma presentano una portata meno generale, essendo richiesta una maggiore proporzionalità tra aiuto concesso e impatto della crisi bellica o energetica sull’impresa.

Di seguito illustriamo la sezione 2.2 che è operativa dal 30 agosto 2022 fino al 31 dicembre 2022:

Sezione 2.2: Potranno essere concessi prestiti con garanzie statali, al fine di sostenere la liquidità delle imprese in difficoltà a causa della crescita esponenziale dei prezzi dell’energia e delle materie prime/fattori di produzione (esigenze connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione Russa contro l’Ucraina).

LE OPERAZIONI FINANZIARIE DEVONO RISPETTARE I SEGUENTI REQUISITI:

Importo dei finanziamenti, ci sono le seguenti opzioni:
  1. I finanziamenti non dovranno essere superiori al 15% del fatturato medio dell’impresa degli ultimi tre esercizi contabili chiusi, se il beneficiario è una impresa di nuova costituzione e non dispone di dati contabili di un periodo completo di 12 mesi, il massimale è definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale.
  2. I finanziamenti non dovranno essere superiori al 50% dei costi sostenuti per l’energia (energia elettrica, gas, carburanti, ecc..) nei dodici mesi precedenti il mese di presentazione della richiesta di aiuto, se il beneficiario è una impresa di nuova costituzione e non dispone di dati contabili di un periodo completo di 12 mesi, il massimale è definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia sostenuti nel minor intervallo temporale.
  3. I finanziamenti non dovranno essere superiori al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi nel caso di PMI e nei successivi 6 mesi nel caso di imprese diverse dalle PMI con numero di dipendenti inferiori a 499, qualora il beneficiario finale abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime/semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti o in sospeso dalla Russia o Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Tale fabbisogno di liquidità non deve essere già stato coperto dalle misure Covid-19 TF. L’importo dell’operazione finanziaria, sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni agevolate ai sensi delle sezioni 2.2 e 2.3 del TCF, non può essere superiore alternativamente ai punti sopra illustrati.
Importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro.
Durata del finanziamento

La durata dell’operazione finanziaria è di massimo di 8 anni.

Garanzia

La garanzia deve essere concessa entro il 31/12/2022. Percentuale di garanzia:

  1. Innalzamento della copertura al 90% per la garanzia diretta, per i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetico secondo quanto previsto dall’articolo 16 del DL aiuti. Per le imprese particolarmente colpite (di cui all’allegato 1 comunicazione della Commissione europea 2022/C13I/01) che realizzano gli interventi sopra indicati è prevista la gratuità del Fondo(vedi allegato). Il non pagamento della garanzia determinerà un aiuto che verrà imputato tra gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali – Sezione 2.1 del TCF che prevede un massimale di 500.000 euro per le imprese dell’industria e del commercio, ovvero di 62.000 euro per le imprese dell’agricoltura ovvero 75.000 euro per le imprese della pesca e acquacoltura. Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i parametri di cui sopra, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi del regolamento “de minimis” o ai sensi dei Regolamenti di esenzione. Per
    tali regimi, l’aiuto concesso al beneficiario continuerà ad essere determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo ESL.
  2. Garanzia 80% per (start up – start up innovative e incubatori certificati, microcredito e importo ridotto).
  3. Garanzia 80% per operazioni di investimento.
  4. Per esigenze di liquidità garanzia 80% per le imprese che rientrano nello scoring FCG fasce 3-4-5 e garanzia 60% per le imprese che rientrano nello scoring FCG fasce 1-2. Finalità: La garanzia può essere concessa su finanziamenti per investimenti e/o capitale circolante.
Il fabbisogno di liquidità deve essere stabilito attraverso autocertificazione del beneficiario che attesti:
  1. di avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Federazione Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (ad esempio: il rincaro ei prezzi delle materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche, ecc..).
  2. di non essere sottoposti alle sanzioni emanate dall’Unione Europea a seguito dell’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina e di non essere posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni; nel caso in cui il soggetto beneficiario finale operi nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione della garanzia del Fondo non deve pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
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