Dal 1 ottobre scattano a Ferrara le limitazioni al traffico contenute nell’ordinanza del Sindaco  del 29 settembre. L’ordinanza prevede una serie di esenzioni per i veicoli adibiti a specifiche funzioni, che per comodità pubblichiamo di seguito.

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:

1. veicoli di emergenza e di soccorso;

2. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia, ecc…provvisti di logo aziendale identificativo dell’Azienda di appartenenza ovvero a noleggio con attestazione dell’Azienda)

2a. veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilita all’abitazione ed il soccorso stradale;

3. veicoli di sicurezza pubblica;

4. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l’articolazione dei turni e l’effettiva turnazione;

4a. veicoli di operatori in servizio di reperibilita con certificazione del datore di lavoro .

5. carri funebri e veicoli al seguito;

6. veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza

6a. veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari

7. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);

8. veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno “CUDE”;

9. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, anche presso strutture sanitarie private, esibendo documentazione riportante data e ora dell’appuntamento;

9 a. veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;

9 b. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;

10. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza , veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

11. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);

12. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);

13. veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;

14. veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

15. veicoli adibiti al trasporto di giornali , quotidiani e periodici;

16.  veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;

17. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);

18. veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall’Ente o dalla Ditta che esercita il servizio (corrieri);

19. veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate previa compilazione di apposito modulo scaricabile sul sito del comune;

20. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei 10 giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune (allegato deroghe Regione Emilia Romagna);

21.  veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;

22. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

23. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;

24. autocarri di categoria N2 e N3 (aventi massa massima superiore a 3,5 t) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.