Il Ministero dell’Ambiente ha dato avviso sul proprio sito (cliccare qui per essere indirizzati alla pagina) di aver avviato la procedura di cancellazione automatica dal “Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate” dei soggetti che, sebbene iscritti nelle apposite sezioni del citato Registro, non hanno concluso l’iter di certificazione nelle modalità previste.

E’ importante sottolineare che questo provvedimento riguarda tutte le imprese che, con l’entrata in vigore del regolamento DPR n. 146 del 16 novembre 2018 e il precedente DPR n. 43 del 27/01/2012, si erano iscritte al portale FGAS, attraverso la Camera di Commercio del proprio capoluogo di regione, ma che non hanno poi completato, di fatto, l’iter di certificazione presso uno degli Enti certificatori, autorizzati dal Ministero dell’Ambiente tramite Accredia, con il conseguimento del regolare patentino FGAS (per le Persone) e della Certificazione dell’impresa, da parte di un ente Certificato e riconosciuto.

Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, risultavano iscritte al Registro telematico nazionale, avevano l’obbligo di conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del DPR 146/2018 (quindi entro il termine di otto mesi a partire dal 24 gennaio 2019).

Analoga scadenza valeva per i nuovi iscritti e il mancato rispetto di tale termine comportava la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

L’avviso specifica inoltre che entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, quindi entro il 29 marzo, ci sarà la cancellazione automatica delle imprese contenute negli elenchi del Ministero.

Con questo provvedimento, da CNA più volte sollecitato in modo da tutelare l’attività delle persone e delle imprese certificate che subivano la concorrenza sleale di persone ed imprese non certificate, il Ministero dell’Ambiente ha dato seguito a quanto previsto dall’art. 21, comma 7 del DPR 146/2018.
Le imprese che sono in fase di completamento dell’iter di certificazione e che rientrano nel regolare periodo di 8 mesi dall’iscrizione, non subiranno nessuna cancellazione. I soggetti o le imprese che invece avevano un’iscrizione più datata (oltre 8 mesi dall’iscrizione) posso rivolgersi a CNA per valutare come procedere al fine di concludere rapidamente l’iter (qualora possibile) senza dover successivamente rifare una nuova iscrizione.

Inoltre, in virtù dell’articolo 8 (commi 1 e 2) del Decreto Legislativo n. 163/2019, persone fisiche e imprese che operano senza regolare certificazione possono incorrere in pesanti sanzioni amministrative e pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro).