“Vietare l’asporto a bar ed enoteche dopo le 18 non serve a contenere gli assembramenti, genera solo concorrenza sleale e limita ulteriormente l’attività economica”. Questa è la valutazione di CNA Agroalimentare in merito all’art.1 comma 10 lett.GG del DPCM, richiamata nella circolare del Ministero, al punto “Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.
Proprio per segnalare questa errata interpretazione CNA Agroalimentare ha inviato una nota al Capo Gabinetto del Ministero dell’Interno. Infatti, se si vogliono evitare gli assembramenti il divieto contenuto nel Dpcm non ha senso. Il Dpcm stabilisce che per i soggetti con Ateco prevalente 56.3 o 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18”.
Vietare l’asporto a bar ed enoteche significa che chi vuole acquistare anche una sola bevanda deve andare al supermercato invece di rivolgersi alle attività con ateco 56.3 e 47.25. Abbiamo proposto quindi al Ministero dell’Interno la seguente modifica: “per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ateco 56.3 e 47.25 dopo le ore 18 è vietato il consumo sul posto di bevande sia all’esterno che all’interno dei locali”. In questo modo, il solo asporto viene preservato mentre per evitare gli assembramenti si pone il divieto del consumo sul posto.