Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, aveva introdotto il cosiddetto modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo ai sensi del Regolamento in oggetto.

L’art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai predetti conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.

La Commissione Europea, sulla base della Commission Clarification n. 7adottata in materia, ha chiarito che la redazione del modulo di controllo previsto dall’art. 9 del Decreto legislativo n. 144/2008 non sia più obbligatoria dopo l’entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento UE/165/2014.

In altri termini, la Commissione Europea invita gli Stati membri ad accettare il citato modulo per giustificare le assenze in esso indicate, senza tuttavia renderlo obbligatorio e sanzionare i conducenti che ne fossero sprovvisti.

Con la presente circolare si ribadisce, pertanto, l’inapplicabilità delle sanzioni già previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, ferma restando la facoltà dell’impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni.

OPERATIVAMENTE

La compilazione del modulo assenze non è più obbligatoria, così come non è più sanzionabile.

Nell’attesa di chiarimenti, CNA Fita, come auspicato nella circolare, invita le aziende di trasporto a continuare a compilare il modulo ed a tenerlo sul mezzo.