Due giorni in più per chi paga con home banking: non si tiene conto della data dell’operazione

Per pagare una multa non esistono solo i tradizionali metodi del versamento in contanti alla posta o all’ufficio della polizia: c’è chi preferisce l’home banking, ossia il bonifico online, eseguito comodamente dal computer. In questo caso, però, il rispetto dei termini risulta essenziale per non incorrere in penalità o nella decadenza dal beneficio della riduzione del 30% concesso a chi estingue la multa nei primi cinque giorni. Il problema sorge dal fatto che la data di valuta non corrisponde quasi mai a quella in cui viene eseguita materialmente l’operazione. Con il risultato che se anche l’automobilista effettua il bonifico nei termini, l’amministrazione lo vedrà qualche giorno dopo. In tali casi, quale data fa fede, ai fini della verifica del rispetto dei termini: quella in cui avviene l’ordine alla banca da parte del correntista o quella dell’accredito sul conto dell’ente?
La questione è stata risolta definitivamente da un decreto legge appena confermato dal parlamento [1]. In base alla nuova norma, per considerarsi tempestivo il pagamento può arrivare fino a due giorni dopo la scadenza prevista dalla legge. Così, per avere lo sconto del 30% è necessario che l’accredito arrivi sul conto corrente dell’amministrazione non entro il 5° ma il 7° giorno dalla notifica del verbale; per poter pagare la misura ridotta della contravvenzione è necessario che l’accredito arrivi non entro il 60° giorno dalla notifica ma entro il 62° giorno.
La modifica si è resa necessaria dopo una interpretazione ministeriale della norma sui pagamenti tramite strumenti elettronici che considerava la validità della data in cui il pagamento veniva accreditato all’ente, non quella del pagamento in sè (che nel caso dei bonifici, ad esempio, non corrisponde). La modifica prevede che “per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito in favore dell’amministrazione avviene entro 2 giorni dalla data di scadenza del pagamento”.
[1] DL n. 18/2016: “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio” (GU Serie Generale n.37 del 15-2-2016).