Le operazioni di autotrasporto fino allo scorso anno non potevano essere pagate in contanti, ma soltanto tramite strumenti elettronici o comunque tracciabili, visto che il settore veniva giudicato un contesto esposto a possibili operazioni di riciclaggio. Oggi grazie alla legge di Stabilità 2016 questo obbligo decade e diventa possibile pagare i servizi di autotrasporto in contante seppure limitatamente a 3.000 euro. Ma come calcolare questo limite?
Una risposta arriva dalla Cassazione che giorni scorsi, con sentenza 1080/2016, ha punito aziende che, per andare oltre la soglia antiriciclaggio fissata dalla legge, erano ricorse a operazioni in contante “artificiosamente frazionate”. I giudici sottolineano che per valutare il limite del divieto antiriciclaggio, infatti, bisogna considerare il valore dell’intera operazione alla quale il trasferimento sia funzionale e di conseguenza scatta pure laddove il trasferimento stesso sia avvenuto attraverso varie operazioni, che singolarmente non superano o sono equivalenti all’ammontare consentito dalla normativa.