Il Regolamento che disciplina le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultra larga mobile, i sistemi per le comunicazioni mobili di nuova generazione (LTE) e gli impianti per la ricezione televisiva domestica (Decreto 9 agosto 2013, n. 165), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2014.
Nel Decreto in questione, all’art. 4, comma 2, laddove si parla degli interventi di mitigazione delle interferenze, l’attività relativa a questi interventi viene definita di “manutenzione ordinaria” e pertanto, in quanto tale, non necessiterebbe né dell’intervento di una impresa abilitata, né della dichiarazione di conformità.
CNA Installazione Impianti dissente radicalmente da tale previsione in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del DM 37/08, l’ordinaria manutenzione è definita come “gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene….”, mentre l’installazione del filtro si configura di fatto come una vera e propria modifica dell’impianto stesso.

Al di là del fatto che l’installazione di un filtro
1. trasforma ed amplia la struttura dell’impianto,
2. non può essere considerata un intervento atto a contenere il normale degrado di un impianto,
3. né tantomeno un primo intervento atto a far fronte ad eventi accidentali,
tale operazione deve essere ritenuta a tutti gli effetti un intervento di manutenzione straordinaria e, come tale, soggetta alle prescrizioni del DM 37/08 che prevedono l’obbligo del committente di affidare i lavori ad una impresa abilitata (così come previsto dall’art. 8, comma 1 del DM 37/08) con il relativo rilascio della Dichiarazione di Conformità (art. 7 dello stesso DM 37/08).
E’ pertanto nostra intenzione impugnare il Decreto di fronte al TAR per chiederne l’annullamento.
Nel preparare i materiali a sostegno della nostra tesi (v. ad esempio il parere di Tuttonormel giugno 2013) sarebbe importante che qualche Responsabile Tecnico di nostre imprese abilitate ai sensi della lett. b), comma 2, art. 1 del DM 37/08 ci facesse pervenire con cortese urgenza delle perizie, naturalmente di parte, che comprovino che l’installazione di un filtro LTE è da considerarsi quantomeno un intervento di manutenzione straordinaria, se non proprio di una modifica ed ampliamento dell’impianto.
Da parte nostra ci siamo già attivati in tal senso con l’intento di presentare in sede dibattimentale un congruo numero di perizie sottoscritte dai soggetti più diversi (Responsabili Tecnici di impresa, periti, ingegneri, etc).