Con il messaggio n. 1699  del 10 maggio 2023, l’INPS ha indicato le modalità di presentazione delle domande di CIGO, assegno di integrazione salariale e CISOA (cassa integrazione speciale operai agricoli) alla luce dei gravi eventi metereologici che dal 1° maggio scorso hanno colpito l’Emilia Romagna, nei  territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, per i quali  il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 maggio 2023, ha deliberato lo stato di emergenza.

Per quanto riguarda le domande di CIGO e assegno di integrazione salariale, si chiarisce che le aziende interessate devono utilizzare la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Si ricorda che al ricorrere di tale ipotesi non è richiesta:

  • l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva interessata;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
  • le domande vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;  l’informativa sindacale non è preventiva.
  • l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

Inoltre, si precisa che i datori di lavoro che presentano le domande con la causale “Incendi – crolli – alluvioni” non devono dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva. Pertanto, la relativa relazione tecnica deve descrivere

sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte e attestarne l’avvenuta sospensione.

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di Assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

Anche questa causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore sopra descritti.
Con riferimento alle domande presentate con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, l’Istituto precisa che i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e ad attestare l’avvenuta sospensione o riduzione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere dell’impraticabilità medesima.

L’INPS precisa, inoltre, che qualsiasi elemento istruttorio non fornito all’atto della domanda non determina in alcun caso la reiezione dell’istanza, bensì l’attivazione, con le consuete modalità, da parte della Struttura territorialmente competente, del supplemento istruttorio.

In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.

Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.
Per quanto riguarda l’informativa sindacale, qualora non sia stata allegata alla domanda, può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura territorialmente competente.

Le imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane – non sono tenute a effettuare l’informativa sindacale per le richieste riferite alle prime 13 settimane di integrazione salariale.

Detta informativa, invece, deve essere resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

I datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali, che avessero già inviato la domanda di accesso ai citati trattamenti utilizzando una differente causale, dovranno annullare la suddetta istanza e presentarne una nuova secondo le indicazioni riportate in precedenza. I datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali dovranno altresì indicare, nel campo note della procedura di trasmissione della domanda di assegno di integrazione salariale, che la nuova istanza “annulla e sostituisce la domanda con Prot. NNN”.

Per ogni informazione potete rivolgervi ai consulenti presso gli uffici paghe CNA