E stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale 18 novembre 2021 n. 275) la L. 162/2021, recante modifiche al codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006).
La nuova Legge, che entra in vigore il 3 dicembre 2021, introduce modifiche e novità al codice delle pari opportunità: rende obbligatoria, per le aziende con più di 50 dipendenti, il rapporto sulla situaizione del personale, e istituisce la Certificazione della parità di genere.

Rapporto periodico sulla situazione del personale

La stesura del rapporto periodico sulla situazione del personale (art. 46 D.Lgs. 198/2006) dovrà essere effettuata obbligatoriamente ogni 2 anni dalle aziende con più di 50 dipendenti (non più 100). Tale rapporto deve essere compilato tramite apposito modulo online e trasmesso alle RSA; le realtà più piccole potranno redigere il rapporto su base volontaria. Con successivi DM verranno stabiliti i contenuti del rapporto;

–  nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi per più di 12 mesi all’obbligo di redazione del rapporto, è disposta la sospensione delle agevolazioni e degli esoneri contributivi      eventualmente goduti;
–  in caso di rapporto mendace o incompleto, sarà applicata dall’INL una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000;

Certificazione della parità di genere

al 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione:
– alle opportunità di crescita in azienda;
– alla parità salariale a parità di mansioni
– alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Punteggi premiali per le aziende in possesso della certificazione 

Alle aziende che, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione è riconosciuto un punteggio premiale ai fini della partecipazione ai progetti europei nazionali e regionali per la concessione di aiuti di Stato.
Per l’anno 2022, alle aziende che siano in possesso della certificazione della parità di genere è concesso un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (la c.d. premialità di parità). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è pari all’1% nel limite massimo di € 50.000 annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile.