Il DURC di congruità, introdotto dal Decreto Semplificazioni del 2020 – Dl 76 del 16 luglio 2020, diventa obbligatorio dal 1° novembre 2021 per ogni cantiere pubblico e per quelli privati di importo superiore a 70mila euro.
Una novità, di interesse per il settore edile nell’ambito dei lavori pubblici e privati eseguiti in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi, che prevede l’applicazione di un sistema di verifica sulla congruità dell’incidenza della manodopera nei lavori di edilizia.

 

Quali sono le attività interessate

Le attività interessate sono quelle del settore edile, ovvero quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mentre con riferimento ai lavori privati le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70 mila euro.

In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’ Accordo collettivo di settembre 2020.

Si riporta la tabella delle incidenze, ricordando che per determinare il costo della manodopera occorre moltiplicare l’imponibile Cassa edile per il coefficiente di 2,5.

Le percentuali di incidenza del costo del lavoro previste dalla tabella:

  • comprendono contributi Inps, Inail e Casse edili;
  • costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa;
  • includono le ore impiegate per l’apprestamento del cantiere, per gli obblighi di sicurezza, le ore di lavoro degli artigiani e dei loro collaboratori familiari.

Chi rilascia il DURC di congruità?

L’attestazione di congruità verrà rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente, entro dieci giorni dalla richiesta.

Il ministero precisa che ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

L’esito positivo alla verifica produrrà un’attestazione con effetto sull’emissione del DURC.

Quali differenze tra lavori pubblici e privati?

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. L’attestazione va riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Cosa accade in caso di difformità?

Verrà considerato un margine di tolleranza pari al 5%, in tal caso la Cassa Edile rilascerà ugualmente l’attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L’impresa affidataria risultante non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile..

Nel caso in cui non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile interessata evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, che potrà regolarizzare entro quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Qualora la regolarizzazione dovesse avvenire nel termine previsto, avverrà il rilascio dell’attestazione di congruità, in caso contrario la Cassa Edile territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Sintesi elementi utili per il Durc di congruità

Rispetto del Durc

L’applicazione degli indici di congruità consente di determinare una regolarità che non è solo formale, ossia presentazione delle denunce obbligatorie e pagamento dei contributi precedentemente denunciati, ma anche sostanziale. La congruità della manodopera è la valutazione, attraverso indici e parametri, dell’adeguatezza dell’importo del costo del lavoro in rapporto al costo di un’opera o un servizio in un contratto di appalto.

Attraverso questa correlazione si cerca di stabilire se la forza lavoro occupata sia coerente dal punto di vista:

  • quantitativo, misurando il numero ore e lavoratori addetti;
  • qualitativo, valutando il rispetto dei minimi retributivi riferibili al Ccnl maggiormente   rappresentativo,
  • rispetto al valore dell’opera da realizzare.

Dati fondamentali

Fondamentale per l’ottenimento dell’attestazione di congruità sarà pertanto:

  • il corretto caricamento del cantiere nel sistema della cassa edile;
  • il corretto caricamento di tutte le imprese che parteciperanno all’appalto e lavoreranno nel cantiere;
  • l’indicazione delle ore di manodopera dello specifico cantiere da parte di tutti i soggetti coinvolti;
  • la corretta indicazione della presenza di eventuali lavoratori autonomi e/o soci lavoratori;
  • il monitoraggio della percentuale di congruità raggiunta nei singoli mesi.

A tal fine, l’impresa principale dovrà monitorare lo stato delle denunce di tutti i subappaltatori.

Esempio di stima preventiva del calcolo della congruità

In base all’attività da svolgersi nel cantiere e denunciata alla cassa edile, i calcoli da effettuare al fine di stimare le ore e le giornate da indicare in denuncia sono i seguenti:

  • Attività svolta: OG1 – Nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture
  • Percentuale incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera: 14,28%
  • Importo complessivo cantiere: 150.000 euro
  • Importo complessivo lavori edili: 150.000 euro
  • Importo costo manodopera congruo: 21.420 euro (dato da 150.000 euro x 14,28%)
  • Imponibile C.E. ritenuto congruo: 8.568 euro (dato da 21.420 diviso 2,5 – N.B.: divisore fisso per tutte le categorie di lavori)
  • Stima costo orario medio dei lavoratori coinvolti: 10,50 euro (da verificare cantiere per cantiere, azienda per azienda)
  • Ore stimate da denunciare sul cantiere: 8.568 euro ÷ 10,50 euro = 816 ore minime da raggiungere
  • Giornate stimate da denunciare sul cantiere: 816 ore ÷ 8 ore = 102 giornate/uomo

I DOCUMENTI UFFICIALI

Accordo congruità 10 settembre 2020

decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021