Con l’entrata in vigore al 30/6/2021 del DL n. 99/2021 sono stati previsti ulteriori trattamenti di integrazione salariale a favore dei datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della CIG, appartenenti a determinati settori (industrie tessili-abbigliamento-pelletteria) o che non possono accedere ai trattamenti del regime ordinario (Dlgs n. 148/2015).

Di seguito, un primo commento relativo ai nuovi regimi di integrazione salariale e al connesso blocco dei licenziamenti in attesa delle indicazioni di prassi da parte dell’INPS.

Indicazioni

Dal 1/7/2021 i datori di lavoro identificati con i codici ATECO 13, 14 e 15 appartenenti ai settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pellicce e della fabbricazione di articoli in pelle e simili possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria con causale COVID-19 (ai sensi del DL n. 18/2020):

  • per i lavoratori in forza alla data del 30/6/2021 (data di entrata in vigore del DL n. 99/2021 in commento);
  • fino alla durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1/7/2021 e il 31/10/2021;
  • con esonero dal versamento della contribuzione addizionale.

Le domande potranno essere presentate entro fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni l’invio dei i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale è previsto entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

Al decreto sostegni bis (DL n. 73/2021) è aggiunto l’art. 40 bis il quale riconosce un trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria a favore:

  • dei datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della CIG;
  • che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Dlgs n. 148/2015 (regime ordinario).

Il trattamento di CIGS:

  • ha durata massima di 13 settimane fruibili fino al 31/12/2021
  • è esonerato dal versamento della contribuzione addizionale
  • è riconosciuto in deroga ai limiti di durata complessivi (24/30/36 mesi) e ai limiti previsti dalle specifiche causali di CIGO e CIGS.

Con riferimento al c.d. blocco dei licenziamenti, dal 1/7/2021 il nuovo quadro normativo di riferimento per imprese e lavoratori è il seguente:

In via preliminare, si mette in luce che la regola generale del decreto Sostegni bis rimane. I datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione delle CIG possono avvalersi dal 1/7/2021 di trattamenti di integrazione salariale ai sensi del Dlgs n. 148/2015 (artt. 11 e 21) fino al 31/12/2021 con esonero dal pagamento del contributo addizionale (DL n. 73/0021, art. 40 comma 3).

Nel caso di richiesta della cassa, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento economico per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31/12/2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23/2/2021.

In alternativa, qualora il datore di lavoro decida di non chiedere la cassa integrazione, potrà procedere con i licenziamenti economici.

Si ricorda, inoltre che, in forza del decreto sostegni (DL n. 41/2021), per i datori di lavoro che beneficiano dell’assegno ordinario erogato da tutti i Fondi di solidarietà (FIS, altri Fondi di solidarietà e Fondi di solidarietà bilaterali alternativi), rimane il divieto “generalizzato” di licenziamento (sia che si usi la cassa sia che non la si usi) fino al 31/10/2021.

Su questo schema già impostato dalle precedenti norme si inseriscono le due novità introdotte dal DL n. 99/2021 in commento:

  • a favore dei datori di lavoro delle industrie tessili-abbigliamento-pelletteria sono previste ulteriori 17 settimane CIG (non sono dovuti i contributi addizionali) di trattamento ordinario di integrazione salariale da fruire dal 1/7/2021 al 31/10/2021. Per queste aziende, fino al 31/10/2021, continuerà un divieto generalizzato di licenziamento per motivi economici (tranne le eccezioni, già previste dalle regole vigenti, pertanto: subentro nell’appalto, cessazione definitiva dell’attività, accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, fallimento).
  • la seconda novità riguarda i datori di lavoro destinatari dell’ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di massimo 13 settimane fruibili fino al 31/12/2021. Nel caso di richiesta della CIGS, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento economico per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31/12/2021
    Si ricorda inoltre la presenza della dichiarazione comune sottoscritta da Confindustria, Confapi, Alleanza Cooperative italiane e le OO.SS., in cui le Parti Sociali si impegnano a raccomandare (una sorta di “moral suasion”) l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in alternativa ai licenziamenti.

E’ altresì importante evidenziare che l’art. 4, c. 5, DL 99/2021 ha disposto che le sospensioni e le preclusioni appena sopra indicate non si applicano:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività senza che la cessione di un complesso di beni o attività possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;
  • nei casi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale con incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • nei casi i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione e, nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, per i settori non compresi nello stesso;
  • in caso di licenziamento di personale interessato da cambio di appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore secondo norme di legge o di ccnl.

Infine, viene altresì previsto l’istituzione del “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale” finalizzato al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30% calcolata su un periodo di 12 mesi nonché ai percettori dell’indennità di NASPI.

Riportiamo di seguito una tabella di sintesi della situazione attuale: