Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 la legge di conversione (l. n. 87/2021) del decreto Riaperture (D.L. n. 52/2021)

La legge contiene misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, in cui sono confluiti i testi del decreto relativo alla proroga termini (D.L. 56/2021) e del decreto relativo alle riaperture maggio (D.L. n. 65/2021).

Le modifiche introdotte dalla legge di conversione sono in vigore dal 22.06.2021, riportiamo di seguito quelle di maggior interesse in ambito giuslavoristico:

Smart working semplificato

Prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile. Tale possibilità fa riferimento ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

I datori di lavoro privati hanno l’obbligo di:

  • comunicare in forma semplificata al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione del lavoro agile attraverso l’apposito template disponibile sul portale dei servizi del Ministero del lavoro
  • assolvere agli obblighi informativi circa i rischi generali e specifici connessi al lavoro agile, anche in via telematica, ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’INAIL nel proprio portale istituzionale

Sorveglianza sanitaria

Confermato fino al 31 luglio 2021 l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Validità di documenti di riconoscimento

La validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è stata prorogata fino al 30 settembre 2021 (rimane invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell’espatrio).

Inoltre, è stata differita fino al 31 luglio 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi e di altri titoli di soggiorno in materia di immigrazione, aventi scadenza fino alla medesima data.

Soggetti che percepiscono benefici pubblici e definizione dell’obbligo informativo – proroga

Al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, è previsto un c.d. obbligo di trasparenza in merito a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti concessi dalla PA (in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Tale obbligo deve essere adempiuto:

  • con indicazione in Nota integrativa al Bilancio, per i soggetti tenuti alla redazione del Bilancio esteso o consolidato;
  • mediante pubblicazione sul proprio sito Internet entro il 30 giugno, per tutti gli altri soggetti.

La Legge in esame ha prorogato al 1°gennaio 2022 la disciplina sanzionatoria applicata in caso di inosservanza di tale obbligo.