Il Decreto Legge 13 marzo 2021 del Governo Draghi fissa le nuove regole in vigore dal 15 marzo per contrastare la diffusione del virus. Fissa una serie di restrizioni per il periodo delle festività pasquali. Regolamenta inoltre la possibilità, per i genitori di minori in didattica a distanza, di richiedere congedi parentali o bonus baby sitting

 

Misure più restrittive per contrastare il virus

Da lunedì 15 marzo scattano regole più stringenti per l’attribuzione dei ‘colori’ alle regioni
  • Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione.
  • Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni e Province autonome nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

 

Visite ad amici o parenti

In zona arancione è possibile effettuare una sola visita al giorno ad amici o parenti. Ecco le regole:

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone arancioni, sarà possibile recarsi in vista in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Festività pasquali

Nei tre giorni delle festività pasquali tutta l’Italia è zona fossa tranne la Sardegna. Tuttavia è possibile fare una sola visita al giorno ad amici o parenti. Ecco quali sono le condizioni:

Nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile (Pasqua 2021 cade il 4 aprile) sull’intero territorio nazionale – ad eccezione delle Regioni in zona bianca – si applicano le misure stabilite per la zona rossa ma e’ possibile  recarsi in vista in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando sul territorio del proprio Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lavoro agile per i genitori di figli minori di sedici anni

Se il figlio è in didattica a distanza, il genitore può chiede di lavorare da casa

Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (a distanza) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Congedo parentale

Se il figlio è in didattica a distanza, ma il lavoro del genitore non può essere svolto da casa, si può richiedere il congedo parentale. Ecco le regole:
  • Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio con il riconoscimento d un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.
  • Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
  • In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

Bonus per servizi di baby sitting per specifiche categorie di lavoratori

Alcune categorie di lavoratori, quando i figli sono in didattica a distanza, possono richiedere un bonus baby sitting
  • I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo 100 euro settimanale.
  • Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Il bonus può essere richiesto anche per l’iscrizione a centri estivi e centri educativi se non si usufruisce del bonus asilo nido e se l’altro genitore non accede ad altre forme di congedo
  • Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di o del bonus salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure

 

Trovi qui il testo del Decreto Legge 13 marzo 20212