I Centri estetici potranno rimanere aperti anche in zona rossa. Il Tar del Lazio ha infatti annullato, con sentenza del 16 febbraio 2021, una disposizione contenuta nel Dpcm del 14 gennaio scorso,  in vigore fino al 5 marzo. Tuttavia, precisa Cna Emilia Romagna, è necessario verificare la formulazione dei prossimi Dpcm, che potrfebbero nuovamente modificare il quadro normativo. Attualmente, in Emilia Romagna, i servizi alla persona possono comunque rimanere aperti, sian in zona gialla  sia in evemntuale zona arancione

La sentenza del Tar

Il Dpcm in questione riconosceva il carattere di essenzialità, nell’ambito dei ‘servizi alla persona’, alle attività di barbieri e parrucchieri, a cui veniva data quindi la possibilità di aprire i battenti anche in zona rossa. Al contrario, tale carattere di essenzialità non veniva riconosciuto ai centri estetici, costretti quindi – in zona rossa – alla chiusura.
Il Tar ha ritenuto contraddittoria e non sufficientemente motivata questa distinzione. Scrive infatti il Tar: “nel caso di specie la discriminazione fra le attività dei parrucchieri/barbieri e dei centri estetici non risulta supportata da una base istruttoria o da evidenze scientifiche”. Il Tar osserva che i centri estetici – se adottano le misure e i protocolli anti-Covid – non sono meno garantiti, dal punto di vista della sicurezza, dalle attività di barbieri e parrucchieri.

Aggiornamento: ecco alcune importanti precisazioni di Cna Emilia Romagna

In ossequio al disposto della sentenza del TAR fino al 5 marzo possono riprendere la propria attività anche i centri estetici situati in zona rossa.

Ricordiamo che la Regione Emilia-Romagna non si trova al momento in zona rossa. In Emilia Romagna è comunque consentita l’attività delle imprese di servizi alla persona (attività consentite sia in zona gialla sia in zona arancione).

Prendere atto della sentenza, ma monitorare i prossimi Dpcm

Cna Emilia Romagna invita quindi le imprese a prendere atto della sentenza, con l’avvertimento però che, una volta emanato il prossimo DPCM, si dovrà valutare se esso si adeguerà puntualmente alla sentenza o se introdurrà ulteriori distinguo sul tema dei servizi alla persona. In tale ultimo caso le nuove disposizioni avranno la prevalenza.