CNA ha sottoscritto insieme alle associazioni di categoria firmatarie del Patto per il Lavoro l’accordo per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga in Emilia Romagna. Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato che hanno sede legale o unità produttive ubicate in Emilia-Romagna a beneficio dei lavoratori dipendenti che non fruiscono di altri ammortizzatori sociali. E’ il primo accordo di questo genere siglato in Italia e indica le linee di applicazione per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga.

Con la firma dell’accordo regionale sarà possibile dare una prima risposta, per la durata massima di 30 giorni, a tutte le imprese che hanno avuto riduzioni di attività ascrivili direttamente o indirettamente al Coronavirus e che non dispongono di altri ammortizzatori.

Di seguito le principali caratteristiche dell’accordo:

  • La decorrenza sarà retroattiva dal 23 febbraio.
  • Vengono messi a disposizione in Emilia-Romagna 38 milioni euro
  • la cassa in deroga ha la durata di un mese e possono accedervi in deroga i datori di lavoro del settore privato e le unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna, a beneficio dei lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze.
  • Vale anche per le imprese con unità produttive esterne all’Emilia-Romagna, ma con lavoratori subordinati residenti o domiciliati in regione, che abbiano subito restrizioni di carattere sanitario
  • Accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi, mentre sono esclusi i datori di lavoro domestici.
  • In caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere agli ammortizzatori anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

La condizione per l’accesso

  • I datori di lavoro accedono alla cassa integrazione in deroga, solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà bilaterale esempio FSBA ). I lavoratori  beneficiari devono essere dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.
  • Possono accedere alla cassa integrazione in deroga anche i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che dispongono ancora di ammortizzatori “ordinari” ma che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi, come per esempio quelli con una anzianità aziendale inferiore a 90 giorni.
  • I lavoratori subordinati vi accedono con qualunque forma contrattuale mentre i per quelli a termine l’intervento di sostegno al reddito termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
  • I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti, mentre per quelli intermittenti vale, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti.
  • I lavoratori agricoli possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro svolte nello stesso periodo dell’anno precedente oppure se l’attività è iniziata in seguito, si fa riferimento alle giornate in cui si è lavorato di più, nei tre mesi precedenti.
  • I datori di lavoro che non possono accedere concretamente al fondo saranno ammessi alla deroga immediatamente, in attesa del Decreto nazionale che allargherà l’accesso al Fondo di integrazione salariale (Fis), che finanzierà la deroga su tutto il territorio nazionale per ulteriori due mesi, come annunciato dal Ministro. E’ previsto in seguito un ulteriore incontro delle parti firmatarie.

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