Il 4 marzo il Presidente del Consiglio Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Decreto con misure riguardanti il contrasto e il contenimento – sull’intero territorio nazionale – del diffondersi del Coronavirus. Di seguito pubblichiamo un elenco semplificato delle normative e delle limitazioni decise dal Governo: tra queste, va sottolineata la chiusura su tutto il territorio nazionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado e delle Università fino al 15 marzo prossimo.
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità
è inoltre rinviata ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, se comportano assembramenti di persone che non permettono di rispettare la distanza minima di un metro
c) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
Tuttavia, nei comuni che non appartengono alla zona rossa resta comunque consentito lo svolgimento di eventi, competizioni e allenamenti all’interno di impianti sportivi a porte chiuse oppure all’aperto senza la presenza di pubblico: in tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto oppure all’interno di palestre, piscine e centri sportivi sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di almeno un metro tra i partecipanti
d) fino al 15 marzo 2020 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione superiore, tirocinio e aggiornamento rivolti a personale medico e sanitario.
e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
f) la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria avverrà dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza
i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza
l) è vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione
n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, per la durata dello stato di emergenza, anche in assenza di accordi individuali
o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga dei termini per sostenere gli esami per il conseguimento della patente di guida in favore dei candidati che non hanno potuto sostenerle a causa della sospensione decisa con il decreto del 25 febbraio 2020
p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.