Con la circolare 36/E L’agenzia delle entrate ha chiarito che non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
1. la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
2. la potenza nominale complessiva, espressa in kW, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto
3. per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3 .
E’ necessario inoltre procedere alla rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare quando l’impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) del 15% o più.
Considerazioni:
La circolare apre sostanzialmente le porte ad un aggravio della fiscalità sulla casa e sugli impianti e, me-todologia di calcolo a parte, appare fin da ora ovvio che, a parità d’impianto, l’incidenza della rivalutazione sarà maggiore nelle abitazioni di minor pregio, saranno quindi queste a rischiare una maggiore tassazione a causa del fotovoltaico.