Vengono introdotte, tra i redditi diversi, anche le plusvalenze realizzate dalla vendita di beni immobili poste in essere dal 1°/01/2024, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal Superbonus (art. 119, DL 34/2020), che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione ereditaria e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti la cessione oppure, qualora tra la data di acquisto/costruzione e la cessione siano decorsi meno di 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.
La plusvalenza sarà determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. In caso di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
Viene previsto, tuttavia, che, per gli immobili in esame, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene:
• nel caso in cui gli interventi siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tenga conto delle spese relative a tali interventi qualora si sia fruito del Superbonus nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per la cessione del bonus o sconto in fattura;
• qualora gli interventi agevolati siano conclusi da più di 5 anni all’atto della cessione, nel determinare i costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese, qualora si sia fruito dell’agevolazione in misura del 110% e siano state esercitate le opzioni. Per i medesimi immobili acquisiti o costruiti alla data della cessione da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione (determinato ai sensi dei periodi precedenti) è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Alle plusvalenze di cui sopra può applicarsi l’imposta sostitutiva del 26% in presenza di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.