Con l’ipotesi di accordo 17 dicembre 2025 CNA-Costruzioni, CNA- Imprese di pulizia, Confartigianato Imprese di pulizia, Casartigiani, Claai con Filcams-Cgil, Fsascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. L’accordo, le cui modifiche decorrono dalla data di sottoscrizione, decorre dal 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2028.

Si riportano le novità di immediato interesse operativo.

Minimi tabellari

L’accordo stabilisce un aumento sul 5° livello pari a € 215,00 da riparametrare sugli altri livelli, così suddiviso: € 40,00 dal 1° gennaio 2026,

€ 25,00 dal 1° luglio 2026,

€ 25,00 dal 1° febbraio 2027,

€ 35,00 dal 1° luglio 2027,

€ 40,00 dal 1° febbraio 2028,

€ 40,00 dal 1° novembre 2028,

€ 10,00 dal 1° dicembre 2029.

Pertanto, per effetto degli aumenti fissati dall’accordo, i nuovi minimi contrattuali sono i seguenti:

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali dovranno essere detratti dagli incrementi previsti dal 1° gennaio 2026 fino a concorrenza: l’eventuale differenza sarà corrisposta come superminimo individuale assorbibile da successivi aumenti contrattuali.

Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di gennaio 2026.

 

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo 1º gennaio 2025-31 dicembre 2025, l’accordo ha stabilito la corresponsione, ai soli lavoratori in forza al 17 dicembre 2025, di un importo forfettario una tantum nella misura di € 104, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L’una tantum viene erogata in 2 rate:

– € 52 con la retribuzione del mese di febbraio 2026;

– € 52 con la retribuzione di giugno 2026.

Agli apprendisti in forza al 17 dicembre 2025 l’una tantum viene corrisposta nella misura del 70%: da erogarsi in due rate di pari entità con le medesime modalità e decorrenze.

 

Periodo di prova

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2026, la durata del periodo di prova dei lavoratori con mansioni di operaio inquadrati a qualsiasi livello è stabilita in 40 giorni lavorativi.

Per le assunzioni effettuate in data antecedente al 1° febbraio 2026 continuerà a trovare applicazione la previgente disciplina.

 

Congedi per violenza di genere

L’accordo prevede, su richiesta della lavoratrice, la concessione di ulteriori 3 mesi di aspettativa, retribuiti con un’indennità a carico dell’azienda pari al 70% della retribuzione mensile globale. Tale indennità non produce effetti sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

 

Preavviso – Operai

Per i licenziamenti e le dimissioni effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2026 il periodo di preavviso per gli operai è stato così ridefinito:

– 12 giorni in caso di anzianità di servizio presso l’impresa fino a 5 anni;

– 16 giorni in caso di anzianità da 6 anni e fino a 10;

– 20 giorni in caso di anzianità oltre i 10 anni.

Per i licenziamenti e le dimissioni effettuati in data antecedente al 1° febbraio 2026 continuerà a trovare applicazione la previgente disciplina.

 

APPRENDISTATO

Scatti di anzianità

A decorrere dal 1° gennaio 2026 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato maturano gli scatti di anzianità. Per gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2026, la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre dal 1° gennaio 2026.

L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di € 6, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.

 

Lavoro a termine

Sono individuate ulteriori causali, oltre a quelle consentite dalla legge per stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi 12 mesi ed entro i limiti massimi dei 24 mesi. Tali condizioni sono indicate nei casi di esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

 

Lavoro a tempo parziale

La maggiorazione per le ore di lavoro supplementare viene elevata al 25%.

Specifici approfondimenti saranno a cura del Vostro ufficio di riferimento presso il Servizio consulenza Paghe.