L’INPS, con il messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025, comunica che sul sito istituzionale (www.inps.it),
nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025.
Si ricorda che l’agevolazione in esame, consiste in un esonero pari al massimo all’1% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, nel limite di 50.000 euro annui per ciascuna azienda da riferirsi al medesimo codice fiscale. Per accedere al modulo è necessario selezionare l’anno di riferimento 2025.
Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in argomento, ai datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2026.
Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fà fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2025.
Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della domanda telematica di autorizzazione all’esonero:
- i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
- la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis, l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;
- la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Si precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.
L’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.
La retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.
La retribuzione media mensile globale, dunque, si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.
Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico al datore di lavoro.
Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisca mediamente 2.000 euro mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda è pari a 100.000 euro (quindi pari a 2.000 euro medi mensili per la totalità dei 50 lavoratori in forza) e non a 2.000 euro.
L’Istituto evidenzia che, al termine dell’elaborazione massiva delle istanze, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito verrà comunicato in calce al medesimo modulo di istanza on line presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, avente il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero, con fruizione dell’esonero autorizzato dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.
In caso di rinuncia o revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato è tenuto, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto – con la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l’invio di una PEC all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it – e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.
Il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse (codice causale “L239”) di cui alla circ. INPS n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto.
NB: I datori di lavoro privati che abbiano presentato, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della certificazione della parità di genere non devono ripresentare la domanda, essendo l’esonero automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa a seguito dell’accoglimento dell’istanza. In ogni caso, l’Istituto precisa che qualora il soggetto interessato dovesse accertarsi di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali, con conseguente riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quello dovuto, lo stesso può rinunciare alla domanda “accolta parzialmente” e presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.

