Alcuni dei contenuti di questa notizia potrebbero subire degli aggiornamenti in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ‘Milleproroghe’ Se ciò accadesse sarà nostra cura aggiornare tempestivamente questa pagina e le altre comunicazioni
Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore, anche per le micro e piccole imprese, l’obbligo di dotarsi di una polizza catastrofale. Cna aveva chiesto a gran voce una proroga che è stata riconosciuta, nel Decreto ‘Milleproroghe’, soltanto per le micro e piccole imprese del settore del turismo e della ristorazione, e della pesca e acquacoltura
Proroga solo per turismo e ristorazione
Slitta il termine per micro e piccole imprese:
- che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ex art. 5 L.287/91;
- turistico ricettive.
Sono coinvolti dal rinvio, ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, ma anche sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, se vi avviene la somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 comma 1 lett. c) L.287/91). Quanto alle imprese turistico ricettive, queste comprendono alberghi, ostelli, bed and breakfast organizzati in forma d’impresa, affittacamere, case vacanze. A queste imprese si aggiungono quelle della pesca e acquacoltura (di qualsiasi dimensione).
Al momento non è chiaro se tale proroga sia limitata al 31 marzo 2026, o al 31 dicembre 2026. Circolano bozze discordante del Decreto milleproroghe che ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Perché Cna chiedeva una proroga generalizzata per le micro e piccole imprese
Il governo si era impegnato a predisporre, per le assicurazioni catastrofali, uno schema di contratto tipo; inoltre IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, avrebbe dovuto predisporre un comparatore che consentisse alle imprese di confrontare le polizze offerte e orientarsi in maniera consapevole nella scelta della polizza da adottare.
Tali impegni non sono stati, per ora, rispettati, quindi CNA ritiene che il governo avrebbe dovuto procedere a una proroga generalizzata.
Cosa accade alle imprese che non adempiono all’obbligo di dotarsi di polizza catastrofale?
Contributi e incentivi pubblici
L’art 1 comma 102 della Legge 213(2023 stabilisce che l’inadempienza all’obbligo di polizza catastrofale ha conseguenza “sull’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario, a valere su risorse pubbliche, anche quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Tuttavia, il testo della legge non è perfettamente chiaro, e questa ha dato luogo ad alcune precisazioni, che riportiamo di seguito.
Le agevolazioni fiscali “automatizzate” e quelle contributive valgono anche senza polizza catastrofale
Il decreto legislativo 184/2025 (Codice degli incentivi) stabilisce che gli incentivi contributivi e gli incentivi fiscali “automatizzati”, cioè erogati senza istruttoria, spettano alle imprese a prescindere dal fatto che si siano o meno dotate di una polizza catastrofale.
Al contrario, non spetteranno alle imprese prive di polizza catastrofale tutte le agevolazioni fiscali che prevedono un’istruttoria valutativa e le restanti agevolazioni pubbliche. Per esempio: bandi della Camera di Commercio e della Regione; accesso alla Legge Sabatini, al Fondo Starter, al Fondo Energia ecc.
Accesso al fondo di garanzia per le PMI
E’ in corso inoltre l’aggiornamento delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le PMI. Il fine è adeguare la disciplina del Fondo di Garanzia (MCC) alla normativa sull’obbligo di polizze catastrofali per le PMI. Quindi è prevedibile che, a breve, per accedere alla garanzia del Fondo Centrale, sarà necessario documentare di aver stipulato il contratto di polizza catastrofale.
VADEMECUM
Per avere una visione complessiva dell’obbligo di polizza catastrofale e ricevere alcuni criteri per la scelta del contratto migliore, vi invitiamo a prendere visione del Vademecum predisposto da Cna Ferrara, che potete scaricare dal link che segue:


