L’INPS, con messaggio n.2130 del 3 luglio 2025, riassume le indicazioni operative per richiedere le prestazioni di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa delle temperature elevate.
Le indicazioni riguardano le richieste sia di CIGO che di AIS erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali gestiti dall’INPS (artt. 26 e 40, D.Lgs. n. 148/2015).
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, è possibile richiedere l’integrazione salariale con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”:
- indicando, nella relazione tecnica, esclusivamente gli estremi dell’ordinanza, senza doverla allegare;
- per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nell’ordinanza medesima.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, ossia temperature:
A) superiori a 35 °C;
B) ovvero, pari o inferiori a 35 °C, qualora la temperatura c.d. “percepita”, sia più elevata di quella reale, a causa dell’elevato tasso di umidità, oppure perché l’attività è svolta in luoghi non proteggibili dal sole o con l’utilizzo di materiali e macchinari che producono, a loro volta, calore, o, ancora con l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, ecc.
In questa ipotesi, poiché la domanda può trovare accoglimento anche in base alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori, è necessario redigere la relazione tecnica in modo completo e puntuale, indicando:
- non solo l’evento meteorologico (nel caso in esame, caldo eccessivo),
- ma anche descrivendo l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti,
- nonché le modalità di svolgimento delle attività stesse.
- non è, invece, necessario allegare i bollettini meteo.
Resta ferma la facoltà, da parte dell’Istituto, di attivare, se necessario, il supplemento istruttorio (art. 11, D.M. n. 95442/2016), con le consuete modalità.
L’INPS chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Nel caso in cui venga presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità: possono essere riconosciute come integrabili.
- sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo;
- sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative;
a tale fine, nella relazione tecnica, vanno indicati i soli estremi dell’ordinanza, senza doverla allegare.
L’INPS precisa che le indicazioni fornite valgono anche con riferimento:
- alle lavorazioni al chiuso, quando le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse;
- nei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per cause riconducibili alle temperature eccessive;
- per quanto compatibili, anche nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di CISOA.
L’INPS ricorda, infine, che, per quanto riguarda la CIGO e l’AIS, sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” rientrano tra gli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) e, pertanto:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
- il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva e può essere, quindi, espletata anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative
Allegato: Messaggio INPS n.2130 del 3 luglio 2025