Entro il 30 giugno 2025 i soggetti che hanno percepito nell’anno 2024 i benefici pubblici, devono adempiere all’obbligo informativo.
Di seguito forniamo alcuni chiarimenti.
Cosa dobbiamo dichiarare?
Al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, è stato introdotto l’obbligo di rendere trasparenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti dalla Pubblica amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla P.A.
Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati” nell’esercizio finanziario precedente.
Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa e non, invece, il criterio di competenza (da applicare invece ai fini della redazione del bilancio).
Semplificazioni
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), è prevista l’esenzione dall’obbligo di informativa in esame.
E’ venuto anche meno l’obbligo di dichiarare l’esistenza di tali aiuti di Stato e de minimis nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle Associazioni di categoria di appartenenza.
Come adempiere all’obbligo di trasparenza?
Le imprese che non redigono il bilancio esteso possono adempiere all’obbligo di trasparenza dei benefici pubblici, pubblicandoli su loro sito.
Le imprese sprovviste di sito e socie di CNA possono adempiere pubblicandolo sul nostro sito (il sito della loro Associazione di riferimento).
Le imprese interessate possono rivolgersi alla loro sede CNA di riferimento.