Violazione della privacy dei dipendenti tracciati illecitamente tramite sistema Gps installato sui veicoli – Sanzionata azienda di Autotrasporti
Il Garante privacy ha sanzionato un’azienda di autotrasporti per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema Gps installato sui veicoli aziendali.
Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell’azienda. Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di Finanza, è emerso che il sistema Gps tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ed es. quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa privacy e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.
In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e la informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati.
Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale. Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal GDPR.
Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento di una sanzione di 50mila euro, ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.
Bocciato il software spia sul computer del lavoratore
Sentenza Giudice del Lavoro Tribunale di Trani del 10/02/2025
La vicenda – In questo caso, il datore di lavoro ha sostenuto che il dipendente svolgesse attività lavorativa in concorrenza con la propria, e gli avrebbe anche impedito di candidarsi a procedure pubbliche remunerative. Le testimonianze rese però durante il procedimento hanno avuto risultanze estremamente generiche, tali da non dimostrare gli addebiti. In aggiunta è emerso che il datore ha appreso le circostanze su cui ha fondato il licenziamento tramite illegittima attività di controllo sul computer aziendale. In seguito a tali controlli, infatti, a quanto ha riferito un teste, sarebbe stato visto sul computer aziendale un file anomalo, che tuttavia non si poteva aprire, e un presunto contratto di appalto.
Da qui l’installazione sul computer utilizzato dal lavoratore e a sua insaputa, di un software che effettuava, ogni cinque secondi, screenshot del computer stesso.
L’intervento del tribunale – Il giudice del lavoro, rilevata la inconsistenza delle prove e l’illiceità del controllo, ha accolto il ricorso, disponendo la reintegra e il risarcimento di dodici mensilità di retribuzione.
La decisione verte sul tema dei poteri di controllo datoriale e della utilizzabilità dei dati acquisiti. Secondo il giudice, l’azienda ha captato all’insaputa del ricorrente e senza alcuna preventiva informazione sul tipo di strumenti utilizzati, dati e messaggi di posta elettronica e altri elementi relativi all’attività, dallo stesso computer aziendale, mettendo in atto controlli illegittimi.
Cosa prevede la Legge – Secondo l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo stipulato con Rsa, Rsu o in alternativa con le associazioni sindacali più rappresentative oppure previa autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. La disposizione non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione.
È consentito l’uso delle informazioni raccolte anche a fini disciplinari, a condizione che sia data al lavoratore informazione sulle modalità di utilizzo degli strumenti e sulla effettuazione dei controlli. Il software usato per registrare l’attività svolta dal ricorrente era sì installato sul computer aziendale – e quindi su uno strumento di lavoro – in conformità all’articolo 4 citato, ma senza che il datore avesse dato al lavoratore preventiva informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli. Infatti, il software è stato installato solo dopo che la presunta condotta illecita era stata scoperta.