E’ stato pubblicato, sul sito del MIMIT, il Decreto Direttoriale con cui è stata data attuazione al Decreto per l’Autoproduzione PMI, che mette a disposizione 320 milioni di euro da risorse PNRR a favore delle PMI italiane per investimenti in interventi di installazione di impianti rinnovabili destinati all’autoproduzione.

La misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi – FER” prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento riguardanti:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio, o
  • l’installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio.

CARATTERISTICHE PROGETTUALI IMPORTANTI

Ai fini dell’ammissibilità i programmi d’investimento devono:
a) riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente. Per le imprese non residenti nel territorio italiano, la piena disponibilità dell’unità produttiva sul territorio italiano deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione;
b) essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;
c) prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero immessa in rete;
d) prevedere un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione);
e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda

CONTRIBUTO

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione) nella misura massima del:

  • 30% per le medie imprese;
  • 40% per le micro e piccole imprese;
  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
  • 50% per la diagnosi energetica

MODALITA’ E TERMINI PER LA DOMANDA

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025.

AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ NECESSARIO AVERE LA FIRMA DIGITALE

SCARICA LA SCHEDA SINTETICA

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA: VALENTINA SUCCI – Tel. 0532.749235

Mail: Valentina.Succi@cnafe.it