INAIL

Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione: anno 2025
Art. 23 – Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2019

L’Inail, in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni, definiti a tal fine dall’Inail, relativi all’attuazione, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’istanza deve essere presentata, a pena d’inammissibilità, telematicamente entro il 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, unitamente alla prescritta documentazione probante gli interventi realizzati.

L’esito dell’istruttoria dell’istanza è comunicato, con modalità telematica, al datore di lavoro con provvedimento motivato entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.

Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività della PAT, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT, calcolati secondo le modalità di cui al precedente articolo 20, come segue:

La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno in uguale misura a tutte le voci della PAT.

Qualora risulti, successivamente all’accoglimento dell’istanza, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni. Il relativo provvedimento è comunicato dall’Inail al datore di lavoro con modalità telematica.