La Legge di bilancio 2025, recante il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale 2025-2027, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore, salvo quanto diversamente previsto, il 1° gennaio 2025.

Diversi sono i provvedimenti di interesse in materia di lavoro che si possono approfondire cliccando qui.

Fra le principali misure introdotte si segnalano le seguenti:
• la messa a regime della riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, della modifica alle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, e della modifica al “trattamento integrativo della retribuzione”;
• il coordinamento tra gli scaglioni IRPEF e la possibilità di differenziare le aliquote dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF;
• le nuove modalità per la riduzione del “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che si baserà sul riconoscimento di un bonus, per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro, e di un’ulteriore detrazione d’imposta per chi ha un reddito complessivo tra 20.000,01 e 40.000,00 euro; NB: non sarà più uno sgravio IVS ma uno sgravio fiscale.
• le modifiche alle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, in relazione ai figli con più di 30 anni di età non disabili, agli altri familiari diversi dal coniuge e dai figli e ai familiari residenti all’estero dei cittadini extracomunitari residenti in Italia;
• il riordino degli oneri detraibili per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, mediante l’introduzione di un limite di spese agevolabili “onnicomprensivo”, salvo qualche eccezione, parametrato al reddito e al numero di figli a carico nello stesso nucleo familiare (sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali, come quelle per interventi “edilizi”);
• l’incremento della misura del credito d’imposta transizione 5.0 e l’introduzione della possibilità di cumulo con il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse europee;
• l’incremento, per il 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 o 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico;
• la modifica al criterio di determinazione del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione concesse in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.1.2025;
• la proroga, per il 2025, 2026 e 2027, della super deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;
• la proroga per il 2025 del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, anche per il settore agricolo;
• la possibilità, per i frontalieri in Svizzera, di svolgere entro determinati limiti, attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere;
• la conferma per il triennio 2025-2027 della riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato;
• l’introduzione di un’imposta sostitutiva del 5% da applicare agli straordinari degli infermieri;
• la modifica della franchigia e del limite reddituale relativa all’imposta sostitutiva sulle mance dei settori alberghiero e ristorazione;
• lo stop per la decontribuzione Sud e l’introduzione di un nuovo sgravio contributivo parziale per gli anni 2025-2029 in favore dei datori di lavoro che occupano lavoratori con contratto a tempo indeterminato nel meridione;
• l’introduzione di un esonero parziale sulla quota IVS a carico delle lavoratrici madri, sia dipendenti sia autonome (che non hanno optato per il regime forfetario);
• la riproposizione per i primi 9 mesi del 2025 del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario (effettuato nei giorni festivi) per i lavoratori dei settori turistico, ricettivo e termale;
• il riconoscimento, a certe condizioni soggettive e oggettive, del c.d. “bonus per le nuove nascite” pari a 1.000 euro, erogato una tantum, previa domanda, dall’INPS per i figli nati o adottati dall’1.1.2025;
• la modifica della disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”), con eliminazione del requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare per fruire dell’aumento del bonus disposto con la legge di bilancio 2024 di 2.100,00 euro;
• il riconoscimento in favore di entrambi i genitori (se il congedo di maternità o paternità cessi dopo il 31.12.2023) della possibilità di fruire entro il sesto anno di vita del bambino di 2 mesi di congedo parentale con un’indennità all’80%; le mensilità all’80% sono tre se il congedo di maternità o paternità cessi dopo il 31.12.2024;
• la predisposizione di misure per incentivare il trattenimento in servizio;
• la possibilità di utilizzare il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per raggiungere i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata;
• l’incremento da 30.000,00 a 35.000,00 euro per il solo 2025 del limite di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati per l’applicazione del regime forfetario;
• la riduzione del 50% della contribuzione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti in favore dei nuovi iscritti nel corso del 2025;
• l’introduzione di un nuovo requisito per la fruizione della NASpI, in forza del quale i lavoratori che, nei 12 mesi antecedenti all’evento di disoccupazione che dà diritto alla NASpI, hanno presentato dimissioni volontarie da un lavoro a tempo indeterminato, potranno accedere al beneficio solo se hanno maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego;
• non troverà più applicazione la L. 402/75 per i lavoratori rimpatriati;
• la modifica dei requisiti di accesso all’assegno di inclusione (ADI) e al supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l’incremento della misura dei due benefici economici;
• la modifica del limite reddituale previsto per l’accesso all’indennità di discontinuità (da 25.000,00 a 30.000,00 euro) e il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che il lavoratore deve aver maturato per accedere all’indennità. Cambia il termine per la presentazione della domanda all’INPS.