E’ entrata in vigore il 12 gennaio 2025 la legge recante “Disposizioni in materia di lavoro” (c.d. Collegato Lavoro).
Il provvedimento contiene numerose disposizioni che interessano direttamente i datori di lavoro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL nota n. 9740 del 30.12.24) ha inoltre emanato le prime indicazioni sui contenuti del Collegato Lavoro, in relazione agli articoli che maggiormente interessano le sue attività.
Risoluzione per assenza ingiustificata
L’art. 19 stabilisce che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare la disciplina sulle dimissioni telematiche. Dunque, in tale caso, il lavoratore non potrà richiedere la NASPI.
La disposizione non trova applicazione se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
In caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni lavorativi il datore di lavoro può:
– trasmettere adeguata comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro che ha facoltà di effettuare accertamenti; ( modalità da definire)
– intendere il rapporto come risolto per volontà del lavoratore e senza applicazione della procedura telematica.
Il lavoratore ha facoltà di dimostrare l’impossibilità di comunicare il motivo dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Una volta consolidate, le dimissioni per fatti concludenti determinano:
A) l’esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI dovuto soltanto in caso di licenziamento;
B) la facoltà per il datore di lavoro di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso;
C) l’impossibilità per il lavoratore, essendo dimissionario e non licenziato, di fruire del trattamento di NASpI, che spetta soltanto nella ipotesi in cui il lavoratore abbia perso il posto involontariamente attraverso il recesso del datore di lavoro o nelle ipotesi di dimissioni equiparate al licenziamento.
Somministrazione di lavoro e tempo determinato
L’art. 10 prevede l’eliminazione del tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti.
Viene, quindi, rimodellata la disciplina dei contratti a termine e somministrazione, dato che i lavoratori alle dipendenze a tempo indeterminato di agenzie per il lavoro o aventi precisi requisiti ( assunti per nuove attività, startup, attività stagionali, spettacoli, sostituzioni, over 50) non saranno ricompresi nel tetto del 30% calcolato sul totale dei contratti stipulati e riguardante i lavoratori in somministrazione a tempo determinato.
Si potrà ricorrere al lavoro stagionale con più facilità, nel caso si renda necessario fronteggiare l’aumento della domanda o, ancora, esigenze di tipo tecnico-produttivo.
Durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato.
L’art. 13 ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato stabilendo criteri univoci per la durata.
La nuova norma prevede che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.
Smart working
L’art. 14 prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo.
Apprendistato
Con gli artt. 15, 16 e 18 sono estese a tutte le tipologie di apprendistato le risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante.
E’ prevista inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.
Attività stagionali
L’art. 11 specifica che oltre alle attività indicate nel D.P.R. n. 1525/1963 si intendono stagionali le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.
Cassa integrazione e attività lavorativa
Viene riconosciuta la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività.
Durante lo svolgimento di tale attività perde il diritto al trattamento di integrazione salariale.
Conciliazioni telematiche
Con l’art. 20 viene introdotta una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro. Tali procedimenti potranno svolgersi in modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi.
Contratto a causa mista
L’art. 17 prevede l’introduzione di un contratto ibrido, a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.
Sicurezza sul lavoro
Il decreto prevede una serie di novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
– viene prevista la redazione annuale, da parte del Ministero del Lavoro, di una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovrà contenere l’indicazione di misure per migliorare le condizioni di sicurezza;
– nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione specifica anche in fase preassuntiva;
– l’opportunità se svolgere le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenze superiori a sessanta giorni continuativi, viene valutata dal medico competente;
– sempre nell’ambito della sorveglianza sanitaria viene introdotta la possibilità per il medico competente di evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati risultanti dalla cartella clinica del lavoratore;
– per le attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tramite PEC, al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato (INL), l’uso dei locali allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto.