Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore le disposizioni relative all’assoggettamento a IVA dei prestiti e dei distacchi del personale previste dall’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024 (c.d. “D.L. salva infrazioni Ue”).
Il nuovo regime, introdotto per sanare l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, stabilisce in sintesi che:
- i prestiti e i distacchi di personale non beneficiano più dell’esclusione da IVA, essendo stato abrogato l’art. 8, c. 35 della Legge n. 67/1988, a fronte del quale non era soggetto a Iva il distacco del personale a fronte del quale era versato solo il rimborso del relativo costo;
- i prestiti e i distacchi di personale rientrano, dunque, in via ordinaria tra le operazioni che, se effettuate verso un corrispettivo, sono soggette ad IVA.
La modifica normativa si applica ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
È stata altresì prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, o in conformità dell’art. 8 abrogato, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.