La Legge di bilancio per il 2025 introduce l’obbligo di pagamento tracciato per i rimborsi spese ai dipendenti ed in generale per i pagamenti delle spese trasferta e di rappresentanza.

Per pagamento tracciato si intende il pagamento eseguito con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, altre forme di pagamento che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria).

Le modifiche normative riguardano:

  • il reddito di lavoro dipendente
  • il reddito di lavoro autonomo
  • il reddito d’impresa

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
In merito al reddito di lavoro dipendente, è previsto che non concorre a formare il reddito il rimborso analitico delle seguenti spese, sostenute per le trasferte o missioni fuori dal territorio comunale:

  • per vitto e alloggio;
  • per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (Taxisti e NCC);

solo se il relativo pagamento risulta tracciato.

Quindi il dipendente / collaboratore / amministratore dovrà effettuare pagamenti tracciati delle spese di cui si tratta e il datore di lavoro / committente, dovrà a sua volta rimborsare in modo tracciato.

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, le seguenti spese (anche se di rappresentanza):

  • relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande addebitate analiticamente al committente;
  • di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (Taxisti e NCC) addebitate analiticamente al committente;
  • sostenute per i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi;

sono fiscalmente deducibili solo se i pagamenti risultano tracciati.

REDDITO D’IMPRESA
Per quanto riguarda il reddito d’impresa, le seguenti spese:

  • di rappresentanza (di cui all’art. 108 del Tuir);
  • di vitto e alloggio;
  • per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (Taxisti e NCC);
  • sostenute per i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi;

sono deducibili, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo se i relativi pagamenti sono tracciati.