L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, con la quale fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla cd. Patente a crediti, così come disciplinato dall’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

La circolare fornisce indicazioni sui seguenti argomenti:

  • patente a crediti e operatività nel cantiere;
  • sanzione amministrativa;
  • provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere;
  • verifiche del committente e del responsabile dei lavori;
  • sospensione e revoca della patente.

Come noto, la patente a crediti obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 89 co. 1 lett. a), è dotata di un punteggio di 30 crediti, che può essere aumentato fino a 100 crediti secondo.

In proposito l’INL chiarisce:

 

Punteggio minimo per operare

Un punteggio inferiore a 15 crediti impedisce l’operatività nei cantieri. Questa condizione è equiparata alla mancanza totale di patente o alla mancanza del documento equivalente rilasciato dall’autorità competente del Paese d’origine per lavoratori autonomi e imprese estere (UE) o del documento riconosciuto secondo la legge italiana per lavoratori autonomi e imprese estere (extra UE).

 

Eccezioni all’obbligo di possesso della patente

È consentito operare nell’attesa del rilascio della patente, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Esiste un’ulteriore eccezione al possesso della patente per completamento delle attività in corso:

– è consentito il completamento delle attività di appalto o subappalto incorso di esecuzione se i lavori eseguiti superano il 30% del valore del contratto.

Questa eccezione si applica nei casi in cui il punteggio della patente scende sotto i 15 crediti durante l’esecuzione delle attività già avviate. Mentre non risulta evidentemente applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato; – occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso;

– se il valore dei lavori eseguiti è superiore al 30% del valore dei lavori affidati, è possibile completare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà cessare stante l’assenza del titolo abilitante;

– l’onere della prova del valore dei lavori eseguiti spetta all’impresa o al lavoratore autonomo.

 

Sanzione amministrativa

La sanzione amministrativa si applica a chi opera nei cantieri senza patente o con una patente con meno di 15 crediti. È prevista anche per soggetti esteri non in possesso del documento equivalente.

La sanzione è pari al 10% del valore dei lavori, ma non può essere inferiore a 6.000 euro.

Questo importo non è soggetto alla procedura di diffida prevista dall’art. 301-bis del D. Lgs. n. 81/2008 (art. 27 co. 11 del D. Lgs. 81/2008).

Su questi aspetti la nota chiarisce quanto segue:

 

Calcolo del valore dei lavori

il valore dei lavori, necessario per calcolare la sanzione, deve essere considerato al netto dell’IVA e riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Questo contratto di norma include un capitolato dei lavori affidati e il loro costo. È possibile considerare anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.

Durante la fase accertativa, si può richiedere l’esibizione del contratto, capitolato o preventivo sottoscritto per accettazione, secondo l’art. 4 della L. n. 628/1961

 

Determinazione della sanzione minima

Se le parti non hanno formalizzato e indicato il valore dei lavori nel contratto, la sanzione sarà determinata prendendo come riferimento la soglia minima di 6.000 euro.

La quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’art. 16 della L. n. 689/1981 (pagamento in misura ridotta: 1/3 del massimo della sanzione o, se più favorevole, il doppio del minimo edittale);

– competente ad emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà l’Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito

 

Organi di vigilanza competenti

Sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza (ASL, INL, VVFF per quanto di competenza, MISE per settore minerario e Regioni/Province TN e BZ per industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali, nonché altre istituzioni per settori particolari).

 

Versamento degli importi sanzionatori

Andranno versati sul codice IBAN affinché anche gli altri organi di vigilanza possano utilizzarlo in sede di verbalizzazione.  Per il personale ispettivo dell’Ispettorato tale indicazione non sarà più necessaria a seguito dell’integrazione dei sistemi di PagoPA sui verbali unici.

 

In allegato:

Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro